La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Tali direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e alle condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV).
(2)L’UCVV e l’UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda: pisello da foraggio, colza, cotone, avena, fleolo, senape bruna, broccoli asparagi, peperone, melone, carciofo, pomodoro, pisello, spinaci e pomodoro portainnesto. Le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE dovrebbero essere adattate di conseguenza per tener conto di tali sviluppi.
(3)La direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commissione (5) ha modificato le direttive 66/401/CEE (6) e 66/402/CEE (7) del Consiglio per quanto riguarda alcune denominazioni botaniche di festuca indurita, frumento, frumento duro, spelta, sorgo ed erba sudanese per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. La direttiva 2003/90/CE dovrebbe essere adattata di conseguenza per tener conto di tali modifiche.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
(5)Per alcune varietà non ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali sono iniziati prima del 1o gennaio 2022 conformemente alle disposizioni dei protocolli UCVV o delle linee direttrici dell’UPOV, quali elencati nei rispettivi allegati della direttiva 2003/90/CE o della direttiva 2003/91/CE nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva. Al fine di non perturbare tali esami, è opportuno che gli Stati membri applichino per tali esami le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva.
(6)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2003/90/CE
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato, parte A, della presente direttiva.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2003/91/CE
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato, parte B, della presente direttiva.
Articolo 3
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Misure transitorie
Per gli esami delle varietà avviati prima del 1o gennaio 2022 gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 Maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.160.01.0094.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A160%3ATOC
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