La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione (3) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive famoxadone e flumiossazina fino al 30 giugno 2021 e i periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, captan, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea fino al 31 agosto 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (5) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive metazaclor e cimoxanil rispettivamente fino al 31 luglio 2021 e al 31 agosto 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyglucan fino al 31 maggio 2021.
(3)La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva flurocloridone è fissata al 31 maggio 2021, conformemente alla direttiva 2011/34/UE della Commissione (7).
(4)Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).
(5)Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.
(6)Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive benthiavalicarb, carbonato di calcio, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(7)La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.160.01.0089.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A160%3ATOC
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