Decisione (UE) 2021/752 della Banca Centrale europea del 30 Aprile 2021 che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/21).

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Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(2)Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

(3)Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia della malattia correlata al coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere ulteriormente l’erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di apportare talune ulteriori modifiche a tali parametri. La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea (BCE/2020/25) (4) danno attuazione a tali modifiche.

(4)Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria dirette a contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicheranno condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che le controparti dell’Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III dal 50% al 55% delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che la proroga delle condizioni più favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 sarà offerta soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati. La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea (BCE/2021/3) ha dato attuazione a tali modifiche (5).

(5)Le sanzioni connesse all’inosservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle relazioni e delle valutazioni dei revisori dovrebbero essere adeguate per rendere il regime sanzionatorio più proporzionato mirando nel contempo a garantire che i partecipanti rispettino i termini stabiliti. Inoltre, è opportuno chiarire i casi in cui i partecipanti sono autorizzati a passare dalla partecipazione individuale a quella di gruppo o ad aderire a gruppi OMRLT-III esistenti, nonché la procedura da seguire in tali casi. Inoltre, è opportuno prevedere un'esenzione dall’obbligo di presentare un’ulteriore valutazione del revisore sulle relazioni rivedute a seguito di riorganizzazioni societarie o di modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III. Infine, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione e i pertinenti calcoli dei tassi di interesse in caso di modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

(6)Le modifiche alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione e di revisione e le disposizioni concernenti il trattamento delle riorganizzazioni societarie che si verificano successivamente al 31 marzo 2021 ai fini del calcolo dei tassi di interesse relativi alle OMRLT-III introdotte dalla presente decisione dovrebbero essere rese note agli enti creditizi non appena possibile. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.161.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A161%3ATOC

 

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