La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)Nel giugno 2014 le autorità finlandesi hanno notificato alla Commissione una misura di divieto di immissione sul mercato dei copricapi di protezione fabbricati dalla Ribcap AG, Berbegraben 4, CH-3110 Münsingen (Svizzera). I prodotti, denominati «Ribcap», recavano il marchio «CE» in conformità alla direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.
(2)I prodotti sono commercializzati come copricapi di protezione, rientrano tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria I e sono destinati, tra l'altro, alla pratica del pattinaggio su ghiaccio e dello sci.
(3)A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 89/686/CEE sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice (categoria I) di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.
(4)Il prodotto è importato e distribuito dalla Brandsense Oy/Classic Bike Finland, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki (Finlandia). In base a quanto indicato sul suo sito Web tale impresa importa e commercializza biciclette.
(5)La pagina Web dell'impresa importatrice contiene collegamenti all'opuscolo della Ribcap prodotto dal fabbricante e a un certificato della Ribcap basato su prove del prodotto effettuate dall'Università di Strasburgo le quali dimostrerebbero che i copricapi «Ribcap» servono a prevenire le lesioni alla testa; la dicitura «Sicurezza certificata» figura sull'imballaggio e nel materiale promozionale. La dicitura «Sicurezza certificata» può dare l'impressione che il prodotto sia stato sottoposto alla certificazione «CE» da parte di un organismo notificato, mentre l'Università di Strasburgo non è tale.
(6)Secondo le affermazioni contenute nell'opuscolo promozionale, i copricapi «Ribcap» offrono protezione per la testa durante gli urti. L'opuscolo può suscitare nel consumatore l'impressione che i prodotti si possano usare per vari tipi di sport e come copricapi di protezione — si veda, per esempio, la frase «Ribcap è il mio copricapo di protezione comodo, leggero ed efficace per gli sport». Nonostante la dicitura «Non protegge come un casco» sull'imballaggio del prodotto, le affermazioni offrono un'immagine fuorviante delle caratteristiche di sicurezza del prodotto e possono suscitare nel consumatore l'impressione che i prodotti forniscano una protezione anche contro rischi non minimi.
(7)Secondo la guida alla categorizzazione inserita nelle linee guida sull'applicazione della direttiva 89/686/CEE, tutti i caschi, compresi quelli per uso sportivo, sono DPI di categoria II e sono dunque soggetti alla certificazione «CE» da parte di un organismo notificato.
(8)I prodotti non sono accompagnati da istruzioni per l'uso in lingua finlandese e svedese, le lingue ufficiali della Finlandia.
(9)Secondo le autorità finlandesi, poiché tali prodotti non sono accompagnati da istruzioni per l'uso che descrivano le situazioni in cui tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati o le limitazioni d'uso, i prodotti possono suscitare una falsa sensazione di sicurezza e indurre il consumatore a pensare che questi prodotti presentino le stesse funzionalità protettive di un casco (DPI di categoria II).
(10)Il distributore ha inviato alle autorità finlandesi la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante; tale dichiarazione non è stata redatta secondo il modello di cui all'allegato VI della direttiva 89/686/CEE.
(11)La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante e il distributore in Finlandia a comunicare le loro osservazioni circa il provvedimento adottato dalle autorità finlandesi. Nella sua risposta il fabbricante ha ribadito la propria opinione secondo cui il prodotto «Ribcap» non è un casco ma un copricapo di lana dotato di protezioni e dovrebbe essere classificato come DPI di categoria I a norma della direttiva 89/686/CEE. Il fabbricante ha ammesso che l'uso della dicitura «Sicurezza certificata» può essere motivo di confusione e risultare inopportuno.
(12)Il fabbricante ha allegato alla sua risposta una relazione redatta dalle autorità svizzere. La relazione menziona una lettera delle autorità svizzere alla Ribcap nella quale si prescrive, tra l'altro, che il prodotto non può più essere pubblicizzato in modo tale da dare l'impressione che esso fornisca una protezione contro lesioni alla testa derivanti da cadute in movimento durante attività che utilizzano attrezzature quali sci, snowboard, biciclette ecc. Una versione aggiornata della descrizione del prodotto, accompagnata da una dettagliata avvertenza, ha consentito alla Ribcap di commercializzare i suoi prodotti come copricapi dotati di protezioni incorporate mediante cucitura rientranti tra i DPI di categoria I.
(13)Né la descrizione del prodotto né l'avvertenza per la commercializzazione dei prodotti in Finlandia sembrano essere in linea con le prescrizioni necessarie per commercializzare i prodotti come DPI di categoria I, in quanto nell'avvertenza tali prodotti sono commercializzati come copricapi di protezione per il pattinaggio su ghiaccio, lo sci e altre attività all'aperto.
(14)Alla luce della documentazione disponibile e delle osservazioni comunicate dalle parti interessate la Commissione ritiene che i copricapi di protezione «Ribcap» non soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.2 Livelli e classi di protezione, 1.4 Nota informativa del fabbricante e 3.1.1 Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La misura adottata dalle autorità finlandesi, costituita dal divieto di immissione sul mercato dei copricapi di protezione «Ribcap» fabbricati dalla Ribcap AG, è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 5 Gennaio 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_003_R_0010