La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguarda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.
(2)A maggio 2013 la Francia ha sollevato un'obiezione formale, in virtù dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, nei confronti della norma EN 1870-17:2012 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Segatrici circolari — parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)», che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) aveva proposto per l'armonizzazione a norma della direttiva 2006/42/CE.
(3)L'obiezione formale nasce dal carattere lacunoso delle disposizioni di cui al paragrafo 3 della clausola 5.3.6.1 «Ripari della lama», della norma. Tale clausola stabilisce che i ripari possono essere fissi o mobili senza specificare quando ciascun tipo sia necessario; questi due tipi di dispositivi, invece, sono diversi per natura e offrono differenti livelli di sicurezza che corrispondono a diverse analisi del rischio.
(4)Dopo aver esaminato la norma EN 1870-17:2012 con i rappresentanti del comitato istituito in virtù dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.4.2 «Requisiti particolari per i ripari» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto consente al progettista di scegliere l'installazione di ripari che offrono livelli di sicurezza differenti, senza riferirsi ad un'analisi del rischio.
(5)Ammettere in una norma armonizzata diverse opzioni, tra le quali ve ne sia una che non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, rischia di creare confusione quanto alla presunzione di conformità conferita dall'applicazione della norma.
(6)Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti di sicurezza della norma EN 1870-17:2012 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 1870-17:2012 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 1870-17:2012 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Segatrici circolari — parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazione conformemente all'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 6 Gennaio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_003_R_0011