Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 Ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (1), in particolare l'articolo 47, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2014/32/UE definisce i requisiti che taluni strumenti di misura sono tenuti a soddisfare al fine di essere immessi sul mercato e/o messi in servizio per specifiche funzioni di misura stabilite dagli Stati membri.

(2)Il primo dei requisiti specifici per i contatori dell'acqua (requisito 1) indicato all'allegato III della direttiva 2014/32/UE prevede una condizione di funzionamento nominale per il campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 10.

(3)Il 31 ottobre 2011 è entrato in vigore un aggiornamento della norma EN 14154, che prevede un campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 40. La nuova norma EN 14154 riflette la norma internazionale. È più restrittiva in materia di campo di portata rispetto ai requisiti specifici di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE e le misure risultanti sono più precise.

(4)Prima dell'introduzione del campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 10 con la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa agli strumenti di misura, in tutti gli Stati membri erano applicate le norme internazionali OIML che prevedevano già un requisito relativo al campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 40. In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, la maggior parte dei contatori dell'acqua attualmente immessi sul mercato è già conforme al requisito di Q3/Q1 ≥ 40.

(5)I contatori dell'acqua con campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 10 potrebbero essere marcatamente più economici rispetto a quelli conformi ai requisiti di cui alla norma EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). Il punto 10 dell'allegato III della direttiva 2014/32/UE conferisce discrezionalità all'impresa di pubblica utilità o alla persona legalmente designata per l'installazione del contatore dell'acqua per determinare, tra l'altro, quale livello di campo di portata sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile (3). Pertanto i contatori dell'acqua non conformi alla norma EN 14154 in merito al campo di portata, ma in linea con i requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE, possono essere installati. Ciò potrebbe tuttavia aumentare l'eventualità di errori nelle bollette dei clienti, risultanti dalla misura meno precisa del contatore.

(6)Il campo di portata di Q3/Q1 ≥ 40 rappresenta lo stato dell'arte ripreso dalle attuali norme e pratiche di fabbricazione internazionali, nonché la qualità minima attualmente disponibile sul mercato dell'Unione. Esso prevede misure più precise al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori. Poiché per molti anni il campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 40 è stato ed è tuttora il livello minimo installato dal mercato, la conformità allo stesso con comporta costi aggiuntivi per gli utilizzatori.

(7)La direttiva 2014/32/UE andrebbe modificata di conseguenza,

Ha adottato la seguente direttiva:

Articolo 1

Nell'allegato III della direttiva 2014/32/UE, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.Il campo di portata dell'acqua

I valori del campo di portata devono soddisfare le seguenti condizioni:

-Q3/Q1 ≥ 40

-Q2/Q1 = 1,6

-Q4/Q3 = 1,25»

 Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,il 31 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_003_R_0008

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