Regolamento Delegato (UE) n.1398/2014 della Commissione del 24 Ottobre 2014 che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al regolamento (UE) n. 375/2014, la Commissione dovrebbe definire norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e di accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di assistenza umanitaria in paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 375/2014 dispone che tali norme vengano adottate tramite atti delegati e stabilisce le procedure da adottare mediante atti di esecuzione.

(2)Tutti i soggetti chiamati in causa dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i volontari stessi e le organizzazioni di invio e di accoglienza, dovrebbero essere incoraggiati a identificarsi collettivamente nell'iniziativa.

(3)È opportuno che il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per

l'aiuto umanitario definisca le competenze trasversali richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e stabilisca inoltre le competenze specifiche necessarie per l'iniziativa e per lavorare nel settore umanitario. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un elenco non esaustivo di competenze tecniche, in modo da contribuire a garantire una selezione e una preparazione dei candidati volontari efficaci e basate su necessità effettive e che si fondino su un quadro di competenze condiviso.

(4)Per far sì che competenze, esigenze di formazione e risultati ottenuti dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario siano documentati e valutati, è opportuno che durante la loro partecipazione all'iniziativa essi seguano un agevole piano di apprendimento e sviluppo. Il piano sarà elaborato sulla base degli insegnamenti tratti dalle iniziative Youthpass (2) e Europass (3).

(5)Partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può accrescere l'occupabilità dei volontari grazie all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La loro partecipazione sottolinea la solidarietà con le popolazioni in stato di necessità e l'impegno a promuovere in modo visibile un senso di cittadinanza europea. Le disposizioni specifiche dovrebbero pertanto agevolare, per quanto possibile, la convalida dell'apprendimento non formale e informale acquisito dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 (4) su questo tipo di apprendimento.

(6)Le norme sui partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza sono rilevanti sia per il settore umanitario sia per le organizzazioni di volontariato in quanto sostengono l'obiettivo di costruire partenariati tra le organizzazioni esecutive e riflettono la responsabilità reciproca di queste organizzazioni nel conseguire gli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e nei confronti dei Volontari in quanto individui. È necessario definire i principi alla base del partenariato e i requisiti minimi che l'accordo di partenariato deve soddisfare affinché i partner possano candidarsi a partecipare e possano gestire progetti che comportano la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

(7)Il principio di pari opportunità e il principio di non discriminazione sono sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione e andranno sempre rispettati e promossi dalle organizzazioni di invio e di accoglienza. Sono consentite tuttavia eccezioni specifiche, ove necessario, in merito alla definizione del ruolo e del profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

(8)Il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza è d'importanza fondamentale e ricade sulle organizzazioni di invio e di accoglienza, che sono inoltre tenute ad informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dei loro diritti e obblighi giuridici derivanti da tali normative e del diritto alla copertura assicurativa. La definizione di un chiaro status giuridico dei volontari è un prerequisito per la mobilitazione ed è quindi opportuno stabilirlo in un contratto di mobilitazione stipulato tra le organizzazioni di invio e i singoli Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Particolare attenzione va inoltre prestata alla protezione dei dati personali, alla necessità di agire con integrità, conformemente a un codice di condotta, e alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche stabilendo una politica di tolleranza zero contro le violenze sessuali.

(9)Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza in quanto stabilisce le disposizioni in base alle quali gli organismi attuatori mobilitano i volontari nei paesi terzi,

Ha adottato il seguente regolamento:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con riferimento agli aspetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 elencati di seguito:

a)un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti;

b)disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione;

c)disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza,

d)norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza,

e)disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 375/2014 e le definizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «competenze»: secondo la definizione del documento «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro di riferimento europeo» (5), una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, che consenta ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di contribuire alla fornitura di aiuti umanitari in risposta ai bisogni;

b) «competenze trasversali»: le competenze richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e che non riguardano specificamente gli aiuti umanitari;

c) «competenze specifiche»: le competenze richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e l'assistenza umanitaria in senso più generale;

d) «competenze tecniche»: le competenze risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari;

e) «risultati dell'apprendimento»: secondo la definizione di cui al quadro europeo delle qualifiche (6), la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

CAPO 2

QUADRO DELLE COMPETENZE

Articolo 3

Quadro delle competenze

1.Il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si articola su tre piani:

a)competenze trasversali;

b)competenze specifiche;

c)competenze tecniche.

2.Il quadro delle competenze è calibrato su:

a)giovani professionisti, in particolare recentemente diplomati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza nell'azione umanitaria;

b)professionisti esperti con almeno cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti.

3.Il quadro delle competenze promuove il processo continuo di sviluppo personale che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario esperiscono nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa e ne valuta i progressi. I livelli raggiunti per ogni competenza sono valutati in linea con l'approccio del quadro europeo delle qualifiche e secondo la seguente ripartizione:

a)livello 4: competenza eccellente;

b)livello 3: competenza elevata;

c)livello 2: competenza da migliorare;

d)livello 1: competenza scarsa.

4.Le definizioni delle principali competenze utilizzate sono indicate nell'allegato.

Articolo 4

Piano di apprendimento e sviluppo

1.Il piano di apprendimento e sviluppo illustra i risultati dell'apprendimento che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario devono conseguire e fornisce informazioni su competenze, esigenze di formazione e risultati attesi nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa.

2.Il piano di apprendimento e sviluppo fornisce le seguenti informazioni:

a)informazioni di base sulla figura di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario;

b)informazioni di base sulla posizione di volontario e una descrizione dei compiti da svolgere;

c)le competenze stabilite nel quadro apposito e, in base ad esse, una valutazione delle prestazioni e dei risultati di apprendimento dei volontari;

d)le esigenze di apprendimento e le attività di sviluppo previste, se del caso;

e)corsi seguiti durante la formazione o l'apprendistato;

f)eventuali informazioni rilevanti.

3.Il ricorso ai diversi elementi del piano di apprendimento e sviluppo dipende dalle esigenze e dalle aspirazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e va regolarmente aggiornato, soprattutto in fase di:

a)selezione;

b)formazione, incluso l'apprendistato, se del caso;

c)mobilitazione;

d)resoconto post-mobilitazione, se del caso.

Vedi link per pubblicazione integrale…

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_373_R_0003

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