Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1) («accordo») deve essere approvata tramite un protocollo allegato all'accordo («protocollo»). Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(2)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Federazione russa si sono conclusi con successo, come confermato nello scambio di note del 24 settembre 2013.
(3)Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua successiva conclusione.
(4)La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(5)In considerazione dell'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, il protocollo deve essere approvato in via provvisoria a decorrere da tale data,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 23 Luglio 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S.GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_373_R_0001