La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali modifiche riguardano, tra l’altro, la definizione di controparti finanziarie, il diritto di accesso al fascicolo delle indagini da parte delle persone oggetto delle indagini, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni che ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e il diritto di essere sentite delle persone che possono essere soggette a sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.
(2)Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione (3) è stato adottato sulla base dell’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 e riguarda le norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), comprese norme sui diritti di difesa. Dato che le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 nel regolamento (UE) n. 648/2012 riguardano tali norme procedurali, è necessario garantire che tali modifiche siano rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
(3)È importante garantire la trasparenza tra l’AESFEM e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest’ultima a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga le osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine e la sintesi dei risultati sulla base della quale tali persone hanno trasmesso le proprie osservazioni.
(4)A norma dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l’AESFEM ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie senza prima sentire le persone soggette a indagini o procedimenti. Per garantire l’efficacia del potere conferito all’AESFEM di adottare decisioni provvisorie, le persone oggetto di un’indagine non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentite prima che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta il fascicolo con i suoi risultati all’AESFEM o prima che quest’ultima adotti la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le persone oggetto di un’indagine dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all’AESFEM, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria da parte dell’AESFEM.
(5)A norma dell’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall’AESFEM corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse dall’AESFEM dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, gli importi riscossi dall’AESFEM dovrebbero essere depositati in un conto o sottoconto separato per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.
(6)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 667/2014.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.158.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A158%3ATOC
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