La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)Evonik Nutrition & Care GmbH ha presentato una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (2), al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione (3) e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione (4).
(3)Il richiedente dichiara che la nuova denominazione di Evonik Nutrition & Care GmbH è Evonik Operations GmbH. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
(4)Tale proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(5)Affinché il richiedente possa avvalersi dei diritti di commercializzazione sotto il nome di Evonik Operations GmbH, è necessario modificare i termini dell’autorizzazione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395.
(7)Non essendovi motivi di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.158.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A158%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it