La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 decies, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali modifiche hanno introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012, tra l’altro, il conferimento alla Commissione del potere di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività (terzi collegati). In particolare, tali norme procedurali dovrebbero includere disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.
(2)L’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, nonché il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.
(3)Per garantire il rispetto dei diritti di difesa delle CCP di paesi terzi e dei terzi collegati soggetti ad azioni da parte dell’ESMA e per garantire che l’ESMA tenga contro di tutti i fatti pertinenti nell’adottare decisioni sull’applicazione di sanzioni, l’ESMA dovrebbe sentire la CCP di paesi terzi o i terzi collegati o qualsiasi altra persona interessata. Le CCP di paesi terzi e i terzi collegati dovrebbero pertanto avere il diritto di replicare con osservazioni scritte alle sintesi dei risultati formulate dal funzionario incaricato delle indagini e dall’ESMA, anche in caso di modifica importante della sintesi dei risultati iniziale. Il funzionario incaricato delle indagini e l’ESMA dovrebbero inoltre avere la possibilità di invitare le CCP di paesi terzi e i terzi collegati a fornire ulteriori spiegazioni in un’audizione qualora il funzionario incaricato delle indagini e l’ESMA ritengano che alcuni elementi delle comunicazioni scritte trasmesse al funzionario incaricato delle indagini e all’ESMA non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che siano necessarie spiegazioni ulteriori.
(4)È importante garantire la trasparenza tra l’ESMA e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest’ultima a norma dell’articolo 25 decies del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga, oltre alla sintesi dei risultati, ogni osservazione trasmessa dalle CCP del paese terzo o da terzi collegati, la sintesi dei risultati sulla base della quale le CCP di paesi terzi o terzi collegati hanno trasmesso le proprie osservazioni e il verbale di ogni audizione.
(5)A norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l’ESMA ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento senza prima sentire le persone soggette alle indagini o ai procedimenti. Per garantire l’efficacia del potere conferito all’ESMA di adottare decisioni provvisorie, le CCP di paesi terzi e terzi collegati oggetto di indagini non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentiti prima che il funzionario incaricato delle indagini abbia trasmesso il fascicolo con i suoi risultati all’ESMA o prima che quest’ultima abbia adottato la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le CCP di paesi terzi e terzi collegati dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all’ESMA, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria da parte dell’ESMA.
(6)Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente normativa dell’Unione applicabile all’imposizione e all’applicazione delle sanzioni nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza, dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione di tale normativa in relazione ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, del fatto che le CCP di paesi terzi sono ubicate al di fuori dell’Unione e della necessità che l’ESMA si coordini con le autorità di tali giurisdizioni in relazione alle azioni sanzionatorie. I termini di prescrizione dovrebbero essere calcolati conformemente alla normativa dell’Unione vigente per gli atti del Consiglio e della Commissione, in particolare al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3).
(7)A norma dell’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall’ESMA corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse dall’ESMA dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, gli importi riscossi dall’ESMA dovrebbero essere depositati in conti o sottoconti separati per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.158.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A158%3ATOC
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