Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,
visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) stabilisce i requisiti di sorveglianza applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS). I gestori di SPIS stabiliti negli Stati membri dell’area dell’euro devono garantire che lo SPIS che gestiscono soddisfi tali requisiti. Le autorità competenti designate per sorvegliare gli SPIS devono disporre di risorse e poteri di sorveglianza sufficienti. Alcuni di tali poteri sono elencati all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), in base al quale la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/1349 della Banca centrale europea (BCE/2019/25) (2) che precisa più dettagliatamente la procedura e le condizioni per l'esercizio di tali poteri di sorveglianza da parte delle autorità competenti.
(2)Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è stato di recente modificato per rispecchiare il fatto che in circostanze specifiche ed eccezionali può essere utile che la conformità ai requisiti di tale regolamento da parte degli SPIS che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), di tale regolamento sia oggetto di sorveglianza da parte di due banche centrali dell’Eurosistema (ad esempio una banca centrale nazionale e la BCE), in qualità di autorità competenti designate, al fine di avvalersi della conoscenza dell’ente sorvegliato e del rapporto instaurato in precedenza con quest’ultimo da parte della pertinente banca centrale nazionale, nonché per riconoscere il ruolo della BCE nella sorveglianza di tali SPIS.
(3)La decisione (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) dovrebbe essere pertanto modificata per chiarire le modalità di esercizio dei relativi poteri di sorveglianza e le modalità secondo le quali devono essere osservati gli aspetti procedurali nel caso in cui due banche centrali dell’Eurosistema siano designate come autorità competenti relativamente a uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) è modificata come segue:
1.L’articolo 2 è modificato come segue:
a)E’ inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis.Qualora due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti in relazione a un dato SPIS ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e salvo specifica disposizione contraria nella decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che identifica il pertinente sistema di pagamento come SPIS, si applicano i seguenti principi:
a)I poteri e i diritti di un'autorità competente stabiliti nella presente decisione possono essere esercitati individualmente da una delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti o congiuntamente da entrambe;
b)Qualsiasi obbligo dell'autorità competente di agire in una modalità prescritta o di intraprendere una determinata azione in relazione all’esercizio di un dato potere come stabilito nella presente decisione costituisce un obbligo della banca centrale dell’Eurosistema che esercita tale potere oppure, se tale potere è esercitato da entrambe le banche centrali dell'Eurosistema in qualità di autorità competenti designate congiuntamente, costituisce un obbligo di ciascuna di esse.
c)Le due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti coordinano tra loro ogni interazione con il gestore dello SPIS interessato e ogni richiesta ad esso rivolta;
d)Ogni obbligo di un gestore di SPIS o di un esperto indipendente, a seconda del caso, nei confronti di un'autorità competente ai sensi della presente decisione costituisce un obbligo nei confronti di ciascuna delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti e una risposta a qualsiasi richiesta di una di esse o di entrambe ai sensi della presente decisione è presentata a ciascuna di esse.»;
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 Aprile 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.157.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A157%3ATOC
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