Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,
visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) stabilisce i requisiti di sorveglianza applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS). I gestori di SPIS stabiliti negli Stati membri dell’area dell’euro devo garantire che lo SPIS che gestiscono soddisfi tali requisiti. Le autorità competenti designate per la sorveglianza degli SPIS devono disporre di risorse e poteri di sorveglianza sufficienti. Ciò include la possibilità per l'autorità competente di imporre misure correttive per porre rimedio o evitare il ripetersi dell’inosservanza dei requisiti di sorveglianza, come previsto all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). La decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea (BCE/2017/33) (2) è stata adottata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e precisa norme e procedure dettagliate per l'imposizione di misure correttive ai gestori di SPIS.
(2)Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è stato di recente modificato per rispecchiare il fatto che in circostanze specifiche ed eccezionali può essere utile che l’osservanza dei requisiti imposti da tale regolamento da parte degli SPIS che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), di tale regolamento, sia oggetto della sorveglianza da parte di due banche centrali dell’Eurosistema, ossia una banca centrale nazionale e la BCE, in qualità di autorità competenti designate, al fine di avvalersi della conoscenza dell’ente sorvegliato e del rapporto instaurato in precedenza con quest’ultimo da parte della pertinente banca centrale nazionale, nonché per riconoscere il ruolo della BCE nella sorveglianza di tali SPIS.
(3)La decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) dovrebbe essere pertanto modificata per chiarire la procedura di imposizione di misure correttive nel caso in cui due banche centrali dell’Eurosistema siano designate come autorità competenti relativamente a uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) è modificata come segue:
1.L’articolo 2 è modificato come segue:
a)E’ inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis Laddove due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti in relazione a un dato SPIS ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e salvo specifica disposizione contraria nella decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che identifica il pertinente sistema di pagamento come SPIS, si applicano i seguenti principi:
a)I poteri e i diritti di un'autorità competente stabiliti nella presente decisione possono essere esercitati individualmente da una delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti o congiuntamente da entrambe;
b)Qualsiasi obbligo dell'autorità competente di agire in una modalità prescritta o di intraprendere una determinata azione in relazione a una data procedura per imporre una misura correttiva come stabilito dalla presente decisione costituisce un obbligo della banca centrale dell'Eurosistema che dà avvio alla procedura in questione o, qualora una determinata procedura sia stata avviata congiuntamente da entrambe le banche centrali dell'Eurosistema in qualità di autorità competenti designate congiuntamente, è un obbligo di ciascuna di esse;
c)Le due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti coordinano tra loro ogni interazione con il gestore dello SPIS interessato e ogni richiesta ad esso rivolta;
d)Qualsiasi obbligo del gestore di SPIS nei confronti di un'autorità competente ai sensi della presente decisione costituisce un obbligo nei confronti di ciascuna delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti e una risposta a ogni richiesta di una di esse o di entrambe ai sensi della presente decisione è presentata a ciascuna di esse.»;
2.All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 4:
«4.Laddove sia la BCE che una BCN siano designate come autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), la decisione di imporre misure correttive è approvata, a seconda dei casi, dall'organo decisionale della BCE o della BCN che, in qualità di autorità competente designata, ha avviato la specifica procedura per imporre una misura correttiva o, se la procedura è stata avviata congiuntamente da entrambe le autorità competenti, dagli organi decisionali di ciascuna di esse. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS interessato deve attuare le misure correttive.».
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 Aprile 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.157.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A157%3ATOC
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