Regolamento (UE) 2021/728 della Banca Centrale europea del 29 Aprile 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2021/17).

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Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, l’articolo 22 e il primo trattino dell’articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1)I gestori di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) stabiliti negli Stati membri dell’area dell’euro devono garantire la conformità degli SPIS che gestiscono ai più elevati standard applicabili, come stabilito dal regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (1). Tale conformità è oggetto di sorveglianza per ogni SPIS da parte di un’unica banca centrale dell’Eurosistema designata come autorità competente a tal fine. Nel caso di SPIS che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), la sorveglianza dovrebbe essere esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) in qualità di autorità competente designata. Tuttavia, in relazione a tali SPIS, può essere utile che in circostanze specifiche ed eccezionali la conformità sia oggetto di sorveglianza da parte di due banche centrali dell’Eurosistema, ossia una banca centrale nazionale e la BCE, in qualità di autorità competenti designate, al fine di avvalersi della conoscenza dell’ente sorvegliato e del rapporto instaurato in precedenza con quest’ultimo da parte della pertinente banca centrale nazionale, nonché per riconoscere il ruolo della BCE nella sorveglianza di tali SPIS.

(2)I sistemi di pagamento sono identificati come SIPS se soddisfano criteri di identificazione relativi alla dimensione, alla quota di mercato, all’attività transfrontaliera e alla fornitura di servizi di regolamento ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, come precisato nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tuttavia, i rapidi sviluppi tecnologici e i mutamenti delle preferenze dei consumatori possono determinare modifiche radicali nelle modalità di esecuzione dei pagamenti. In tale contesto, è importante prendere in considerazione tutti i fattori di importanza sistemica potenzialmente rilevanti e pertanto dovrebbe essere introdotta una metodologia aggiuntiva, flessibile e orientata al futuro per l’individuazione di sistemi di pagamento classificabili come SPIS, al fine di garantire che tali sistemi di pagamento siano soggetti ai più elevati standard di sorveglianza applicabili, stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(3)Per assicurare che le garanzie di giusto processo siano rispettate sia prima che dopo l’adozione da parte del Consiglio direttivo di una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) procedure relative al giusto processo. Tali procedure comprendono l’invio di una comunicazione scritta da parte della BCE all’avvio del procedimento di identificazione e la comunicazione della motivazione della sua decisione di identificare un sistema di pagamento come SPIS. Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dovrebbe inoltre precisare il diritto del gestore del sistema di accedere agli atti, il diritto di essere sentito e il diritto di richiedere un riesame interno della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS.

(4)L’attività di impresa degli SPIS può variare nel tempo. Al fine di garantire l’integrità del quadro di identificazione dello SPIS, mantenendo al contempo per quanto possibile la continuità ed evitando frequenti riclassificazioni dei sistemi di pagamento, un sistema di pagamento dovrebbe cessare di essere identificato come SPIS se non soddisfa i criteri per l’identificazione come SPIS in due riesami di verifica consecutivi. Tuttavia, mantenere la qualifica di SPIS durante tale periodo può non essere appropriato qualora sia improbabile che il sistema soddisfi i criteri che lo qualificano come SPIS nel successivo esercizio di verifica. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile anche una riclassificazione anticipata sulla base di una valutazione caso per caso.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A157%3ATOC

 

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