La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l’elaborazione e la disponibilità di istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, per la produzione di parti e pertinenze da installare negli aeromobili civili, per la produzione, da parte dei titolari dell’approvazione del progetto, di dati, procedure, istruzioni e manuali necessari per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile, come pure per l’approvazione di modifiche e riparazioni relative a certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti.
(2)Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere elaborate dai titolari dell’approvazione del progetto nell’ambito della certificazione del prodotto o della parte che, se attuata correttamente, dovrebbe garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte per tutta la durata di vita prevista. Dato che le norme vigenti non sono sufficientemente chiare, i titolari dei certificati di omologazione potrebbero giungere a interpretazioni diverse di cosa si intenda per serie completa di istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e del livello di controllo loro richiesto per quanto concerne i dati che costituiscono le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.
(3)È pertanto necessario fornire una definizione di «istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità» e integrare le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità nel certificato di omologazione al fine di rafforzarne il controllo da parte del titolare dell’approvazione del progetto, includendo anche le modifiche delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.
(4)I requisiti in materia di conservazione della documentazione, manuali e istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità sono ripartiti nei vari capitoli dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il che comporta la duplicazione di requisiti analoghi. È pertanto opportuno riunire tali requisiti in un unico requisito per ciascuno di tali argomenti.
(5)L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita unicamente nei casi in cui tali parti o pertinenze sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e un modulo 1 AESA è rilasciato per attestare la conformità della loro fabbricazione ai dati di progettazione approvati, a meno che non si tratti di parti standard o che soddisfino determinati requisiti e siano installate in aeromobili ELA1 o ELA2.
(6)Un modulo 1 AESA può essere rilasciato soltanto da un’impresa di produzione approvata in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 o che dimostri la conformità di parti e pertinenze ai dati di progettazione applicabili nel rispetto delle procedure stabilite all’allegato I (parte 21), capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012. In quest’ultimo caso il modulo 1 AESA rilasciato dall’impresa di produzione dev’essere altresì convalidato dall’autorità competente. Per le parti e pertinenze il cui impatto sulla sicurezza dell’esercizio dell’aeromobile in caso di non conformità al loro progetto è trascurabile, un parametro di sicurezza elevato, come quello certificato mediante un modulo 1 AESA, non aumenta il livello di sicurezza delle operazioni di volo e il rilascio di un modulo 1 AESA crea un onere amministrativo superfluo.
(7)È pertanto opportuno autorizzare la produzione di talune parti e pertinenze senza la necessità di certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati mediante il rilascio di un modulo 1 AESA, nonché consentire l’installazione di tali parti e pertinenze in prodotti omologati.
(8)Si ritiene che per tutti gli aeromobili l’invecchiamento abbia inizio dal momento della loro fabbricazione. L’invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l’età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. L’esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all’integrità strutturale degli aeromobili durante l’invecchiamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (3) ha introdotto nuovi requisiti per gli aeromobili in servizio volti a mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell’esperienza operativa in tempo reale e mediante l’uso di moderni strumenti analitici e di prova. Tali requisiti dovrebbero garantire che i titolari dell’approvazione del progetto seguano le procedure, producano i dati e mettano le istruzioni e i manuali esistenti a disposizione degli operatori affinché questi ultimi li attuino tempestivamente per prevenire avarie durante l’invecchiamento delle strutture.
(9)Quando la struttura di un aeromobile di grandi dimensioni è modificata e previa conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159, l’approvazione di simili modifiche o riparazioni future non è soggetta a tali requisiti per il mantenimento dell’integrità strutturale. Inoltre, al momento della richiesta di un nuovo certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto per aeromobili di grandi dimensioni, non vige alcun requisito che garantisca la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile.
(10)È pertanto necessario modificare le norme vigenti per conseguire un livello di sicurezza analogo quando la struttura degli aeromobili di grandi dimensioni sarà soggetta a modifiche o riparazioni strutturali future elaborate e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 e aggiungere un requisito in virtù del quale qualsiasi futuro titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni garantirà la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A145%3ATOC
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