La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili.
(2)Un nuovo componente che è installato nel corso della manutenzione dell’aeromobile deve essere accompagnato da un modulo 1 AESA rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3), che attesti la conformità del nuovo componente ai relativi dati di progettazione approvati.
(3)Al fine di disporre di requisiti più proporzionati ed efficienti per i nuovi componenti, il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) per sopprimere il requisito di certificazione della conformità dei nuovi componenti il cui effetto sulla sicurezza del funzionamento dell’aeromobile è trascurabile in caso di non conformità al loro progetto e per consentire l’installazione di tali nuovi componenti in prodotti omologati senza il rilascio di un modulo 1 AESA.
(4)Anche il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe essere modificato per consentire l’installazione di tali nuovi componenti durante la manutenzione.
(5)Per i componenti sottoposti a manutenzione, un modulo 1 AESA dovrebbe essere rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di attestare che gli interventi di manutenzione identificati su tali componenti siano stati eseguiti in conformità ai requisiti applicabili.
(6)Al fine di conseguire lo stesso obiettivo di proporzionalità ed efficienza raggiunto con la recente modifica del regolamento (UE) n. 748/2012, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 introduca le stesse semplificazioni per quanto riguarda la manutenzione dei componenti per cui non è richiesto il rilascio di un modulo 1 AESA.
(7)Il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato modificato per quanto riguarda l’identificazione, l’approvazione, il formato e la disponibilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (Instructions for Continuing Airworthiness — ICA), nonché l’integrazione di tali istruzioni nel certificato di omologazione degli aeromobili. Ciò ha ripercussioni sulla definizione di dati applicabili di manutenzione di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014, che è pertanto opportuno modificare per garantirne la coerenza con il regolamento (UE) n. 748/2012.
(8)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5) ha introdotto un periodo di transizione per l’approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità, compresa la manutenzione. Il periodo di transizione si concluderà il 24 settembre 2021. In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso, è necessario prorogare tale periodo di transizione di sei mesi al fine di evitare oneri supplementari per il settore durante la crisi e agevolare il conseguimento della conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento.
(9)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 07/2019 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(10)L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383, mentre dovrebbe invece far riferimento alla data di applicabilità di quest’ultimo. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.145.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A145%3ATOC
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