La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo della malattia che sostituiscono quelle stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione (4), che cessa di applicarsi il 20 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano tutti a decorrere dal 21 aprile 2021.
(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle regioni della Boemia centrale, di Hradec Králové e della Boemia meridionale.
(6)Inoltre la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI dei sottotipi H5N1 e H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei distretti di Paderborn e di Warendorf di tale Stato membro.
(7)Anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel dipartimento dell’Alta Savoia di tale Stato membro.
(8)Infine la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle seguenti regioni (voivodati) di tale Stato membro: Łódz, Lublino, Piccola Polonia, Masovia, Precarpazia, Pomerania, Slesia, Varmia-Masuria, Pomerania occidentale e Grande Polonia.
(9)Tali focolai in Cechia, Germania, Francia e Polonia sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure di controllo della malattia necessarie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai.
(10)La Commissione ha esaminato tali misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Francia e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di HPAI.
(11)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Francia e Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(12)È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Cechia, Germania, Francia e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
(13)Di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Cechia, Germania, Francia e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
(15)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
(16)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Aprile 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.143.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A143%3ATOC
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