La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione della L-lisina base, liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, come additivi nutrizionali per mangimi e per l’acqua di abbeveraggio destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)Tali domande riguardano l’autorizzazione della L-lisina base, liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti da Corynebacterium casei KCCM 80190 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4)Nei pareri del 30 settembre 2020 (2) e del 18 novembre 2020 (3) , (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti da Corynebacterium casei KCCM 80190 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha potuto trarre conclusioni riguardo alla sicurezza della L-lisina base, liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti da Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP, per gli utilizzatori di tali sostanze. L’Autorità ha dichiarato che il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e la L-lisina base, liquida, prodotti da Corynebacterium casei KCCM 80190 sono considerati pericolosi in caso di inalazione e che il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotto da Corynebacterium casei KCCM 80190 è lievemente irritante per gli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha concluso che la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti da Corynebacterium casei KCCM 80190 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP, sono efficaci fonti dell’aminoacido essenziale L-lisina per tutte le specie animali. Affinché la supplementazione di L-lisina sia pienamente efficace nei ruminanti, è opportuno proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. Nei suoi pareri l’Autorità faceva riferimento a una precedente dichiarazione che sollevava riserve dal punto di vista igienico ed evidenziava possibili squilibri nutrizionali di aminoacidi, quando questi ultimi sono somministrati nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo per la supplementazione di L-lisina. È pertanto opportuno che l’etichetta degli additivi e delle premiscele che li contengono rechi l’avvertenza di tenere conto dell’apporto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali nella dieta, specialmente in caso di supplementazione di L-lisina come aminoacido nell’acqua di abbeveraggio.
(5)L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)La valutazione della L-lisina base, liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti da Corynebacterium casei KCCM 80190 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 o Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP, dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali additivi come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.141.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A141%3ATOC
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