Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/668 della Commissione del 23 Aprile 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Pe e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)La decisione 2009/827/CE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato dell’Unione dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento da utilizzare nei prodotti di panetteria.

(4)La decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione (5) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell’uso dei semi di chia quale nuovo alimento da utilizzare nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: prodotti da forno; cereali per prima colazione; frutta, noci e miscele di semi, e semi di chia preconfezionati.

(5)In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, il 18 settembre 2015 l’autorità competente dell’Irlanda ha trasmesso una lettera ufficiale (6) con cui autorizzava l’ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia in ulteriori categorie di prodotti alimentari, segnatamente nei succhi di frutta e nelle bevande miscelate a base di frutta/verdura.

(6)In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, il 17 ottobre 2017 l’autorità competente dell’Austria ha trasmesso una lettera ufficiale (7) con cui autorizzava l’ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia in un’ulteriore categoria di prodotti alimentari, segnatamente nelle creme di frutta da spalmare.

(7)In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, il 2 novembre 2017 l’autorità competente della Spagna ha rilasciato una lettera ufficiale (8) con cui autorizzava l’ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia in ulteriori categorie di prodotti alimentari, segnatamente nei pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi.

(8)La decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione (9) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell’uso dei semi di chia quale nuovo alimento in un’ulteriore categoria di prodotti alimentari, segnatamente negli yogurt.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/24 della Commissione (10) ha autorizzato un ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia in una serie di ulteriori categorie di prodotti alimentari, alcune modifiche delle condizioni d’uso e dei requisiti specifici di etichettatura dei semi di chia in conformità al regolamento (UE) 2015/2283.

(10)In linea con precedenti autorizzazioni, i semi di chia sono autorizzati ad essere immessi sul mercato dell’Unione alle condizioni d’uso specificate, compresi i «semi di chia preconfezionati». Nel gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto dall’associazione «Réseau Vrac» una domanda in merito alla possibilità di immettere sul mercato dell’Unione anche semi di chia non preconfezionati (sfusi o alla rinfusa).

(11)A seguito di tale domanda la Commissione ha ulteriormente valutato se fosse sicuro eliminare il termine «preconfezionati» dalla denominazione della categoria «semi di chia preconfezionati». Tale modifica consentirebbe agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato dell’Unione i semi di chia sia in forma preconfezionata, sia in forma non preconfezionata (sfusi, alla rinfusa). La Commissione ritiene pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco dell’Unione.

(12)A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha avviato di propria iniziativa la procedura per aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(13)Nel parere del 14 marzo 2019Safety of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food for extended uses pursuant to regulation (UE) 2015/2283 (11) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») conclude che l’uso dei semi di chia nei prodotti alimentari che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione è sicuro senza specifiche limitazioni e precauzioni riguardanti i livelli d’uso.

(14)La Commissione ritiene che una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, della modifica proposta delle condizioni d’uso non sia necessaria, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica), che consiste nel sopprimere l’indicazione della forma in cui i semi di chia possono essere immessi sul mercato, non determina alcun effetto sulla salute umana.

(15)È pertanto opportuno autorizzare l’immissione sul mercato anche dei semi di chia non preconfezionati.

(16)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di escuzione (UE) 2017/2470.

(17)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

2.La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.141.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A141%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
20090
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89339986
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.128.226.128