Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione del 22 Aprile 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 (2) della Commissione stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(2)Con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 (3) della Commissione, all’interno dello spazio aereo controllato potrebbe essere designato uno spazio aereo U-space nel quale gli aeromobili con equipaggio operano insieme agli aeromobili senza equipaggio. Per garantire la sicurezza di tali operazioni è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 al fine di integrare i necessari requisiti per i fornitori di servizi di traffico aereo riguardo al coordinamento con i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione.

(3)All’interno dello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, è opportuno che i fornitori di servizi di navigazione aerea mantengano la responsabilità della fornitura di servizi di navigazione aerea agli operatori di aeromobili con equipaggio. I fornitori di servizi di traffico aereo dovrebbero altresì effettuare una cosiddetta riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space per garantire il mantenimento di una segregazione sicura tra aeromobili con equipaggio e senza equipaggio.

(4)È opportuno istituire procedure e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space, gli operatori UAS e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione, al fine di garantire un’applicazione coordinata della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space da parte di tutte le parti interessate operative.

(5)Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.

(6)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (4) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.139.01.0184.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A139%3ATOC

 

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