La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57 e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/945 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (3) hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l’armonizzazione dell’esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio («UAS») e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.
(2)L’incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, beyond visual line of sight), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta, pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell’ambiente.
(3)In determinate aree, in primo luogo ad esempio quelle in cui è previsto un ampio numero di operazioni UAS simultanee o quelle in cui gli UAS operano insieme agli aeromobili con equipaggio, l’integrazione sicura, protetta ed efficiente degli UAS nello spazio aereo richiede l’introduzione di norme e procedure specifiche ulteriori per le loro operazioni e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni, come pure un elevato livello di automazione e digitalizzazione.
(4)Nel definire le zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell’ambiente, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l’accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.
(5)È necessario stabilire una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, che è opportuno denominare spazio aereo U-space ai fini del presente regolamento. L’accesso da parte degli operatori UAS a tale spazio aereo U-space dovrebbe essere subordinato all’uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della riservatezza.
(6)È opportuno prevedere requisiti minimi per gli operatori UAS e i fornitori di servizi U-space per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni dell’UAS e i servizi forniti nello spazio aereo U-space al fine di garantirvi la sicurezza delle operazioni.
(7)Le norme e le procedure applicabili agli UAS quando operano nello spazio aereo U-space dovrebbero essere proporzionate alla natura delle operazioni e ai rischi a esse connessi.
(8)In particolare, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, visual line of sight) presentano rischi contenuti, agli operatori UAS non dovrebbe essere richiesto di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni degli aeromodelli nell’ambito di club e associazioni autorizzati, considerati i loro buoni risultati in materia di sicurezza, dovrebbero poter continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space.
(9)È opportuno stabilire norme armonizzate per le operazioni UAS nello spazio aereo U-space, servizi standardizzati forniti agli operatori UAS, come pure metodi per la connettività tra i fornitori di servizi comuni di informazione, i fornitori di servizi U-space, il fornitore del servizio di traffico aereo e gli operatori UAS al fine di garantire l’esercizio sicuro, protetto ed efficiente degli UAS, agevolando nel contempo la libera circolazione dei servizi connessi agli UAS nonché dei fornitori di servizi U-space nell’Unione.
(10)Gli Stati membri dovrebbero definire lo spazio aereo U-space e i relativi requisiti, compresi ulteriori servizi U-space, con l’ausilio di una valutazione dei rischi per garantire la sicurezza delle operazioni UAS in tale spazio aereo U-space.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.139.01.0161.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A139%3ATOC
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