Regolamento (UE) 2021/663 della Commissione del 22 Aprile 2021 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza clordecone sono stati fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha vietato l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari contenenti clordecone. I residui di clordecone derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell’utilizzo in passato di tale composto persistente.

(3)Il 12 luglio 2019 le autorità francesi competenti hanno notificato alla Commissione due misure di emergenza (3) (4) che erano state adottate a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A seguito dei pareri (6) (7) dell’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (ANSES), la Francia aveva fissato gli LMR per il clordecone nei prodotti di origine bovina, ovina, caprina, suina e avicola a livelli inferiori rispetto a quelli attualmente applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 per garantire la tutela dei consumatori nella Guadalupa e nella Martinica.

(4)La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) di effettuare una valutazione dell’esposizione dei consumatori in relazione agli LMR raccomandati dall’ANSES per il clordecone nei prodotti di origine animale.

(5)L’Autorità ha presentato una dichiarazione scientifica sul clordecone in determinati prodotti di origine animale (8) in conformità all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005. In tale dichiarazione l’Autorità ha concluso che gli LMR proposti nei pareri dell’ANSES per i prodotti di origine animale, arrotondati conformemente agli orientamenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul calcolo degli LMR, sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Gli LMR per clordecone dovrebbero essere fissati come provvisori nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 Novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.139.01.0148.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A139%3ATOC

 

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