La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste ("i piani"). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I di tale direttiva.
(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione ("l'elenco").
(3)L'Albania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. Poiché tale piano non riguarda i crostacei, è opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
(4)La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
(5)Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini.
(6)Le Isole Fær Øer hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei.
(7)Il Guatemala ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
(8)L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci.
(9)Il Kirghizistan è attualmente incluso nell'elenco di approvazione per il miele. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Kirghizistan concernente il miele.
(10)La Moldova ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per il latte. Il piano per il latte offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e inserire il latte nella voce dell'elenco relativa alla Moldova.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.138.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A138%3ATOC
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