Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione del 21 Aprile 2021 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001).

Leggi EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento disciplina l’autorizzazione degli additivi.

(2)A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nei pareri del 29 novembre 2017 (2) e del 4 luglio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi nonché un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle nei soggetti predisposti. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi non possono essere presentati in modo tale da poter trarre in inganno l’utilizzatore. Ciò riguarda in particolare la presentazione degli effetti di un additivo, considerati la categoria e il gruppo per i quali è stato autorizzato. L’additivo in questione contiene alcuni componenti, come il carvacrolo e il timolo, i cui effetti zootecnici erano stati dimostrati in alcuni additivi già autorizzati. Per evitare che si superi il livello d’uso proposto di 150 mg/kg di mangime completo e si produca un effetto per il quale l’additivo non è autorizzato, è necessario stabilire un tenore massimo come condizione d’uso di tale additivo nei mangimi.

(6)Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’olio essenziale di Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
20314
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89340210
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.40.121