Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione del 22 Aprile 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 31 e 44,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale.

(2)Al fine di consentire agli aeromobili con equipaggio cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo di operare in sicurezza insieme agli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, è importante che la posizione degli aeromobili con equipaggio sia comunicata ai fornitori di servizi U-space. Tale scopo dovrebbe essere conseguito rendendo gli aeromobili con equipaggio visibili elettronicamente mediante una segnalazione effettiva della loro presenza per mezzo di tecnologie di sorveglianza.

(3)È opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 comprenda tali requisiti per le operazioni dell’aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space.

(4)Tali nuovi requisiti dovrebbero accrescere il livello di sicurezza garantendo una migliore conoscenza della situazione all’interno dello spazio aereo U-space.

(5)Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo.

(6)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (3) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.139.01.0187.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A139%3ATOC

 

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