Regolamento (UE) 2021/662 della Commissione del 22 Aprile 2021 recante modifica del Regolamento (CE) n. 748/2009.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS»).

(2)Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (2) stabilisce l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data.

(3)Tale elenco è inteso a ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.

(4)L’inserimento di un operatore aereo nel sistema EU ETS dipende dall’esercizio di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’inserimento nell’elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all’articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.

(5)A seguito della scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il Regno Unito ha cessato di fungere da Stato membro di riferimento per gli operatori aerei soggetti all’EU ETS.

(6)Le modifiche dell’elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Aprile 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.139.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A139%3ATOC

 

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