La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (in seguito denominato il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale relativa alla Cina»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).
(2)Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina.
(3)Nel gennaio 2015 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) 2015/84 (4), dazi antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia»).
(4)Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 33,8 % e il 36,5 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, e ammontano al 39,7 % per le importazioni di tutte le altre società della Cina. Per quanto riguarda l’Indonesia, le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 7,2 % e il 13,3 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia e ammontano al 28,4 % per le importazioni di tutte le altre società dell’Indonesia.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5)In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto due domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6)Entrambe le domande sono state presentate il 21 ottobre 2019 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. («AFE» o «il richiedente»), che rappresenta il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell’Unione. Le domande erano motivate dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza e della reiterazione del dumping, nonché della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione (6).
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 21 gennaio 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»).
1.4.Inchiesta antielusione parallela
(8)Il 19 febbraio 2020 la Commissione europea ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e ha disposto la registrazione di tali importazioni (8). L’apertura dell’inchiesta ha fatto seguito a una domanda presentata da Ajinomoto Foods Europe S.A.S., la società che è anche il richiedente degli attuali riesami in previsione della scadenza. Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione era il glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco.
(9)L’inchiesta ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC sono state eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Con il regolamento (UE) 2020/1427 (9) la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della RPC.
1.5.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(10)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame») (10).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
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