Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione del 13 Aprile 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(2)Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi devono essere presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale compresi prodotti derivati, prodotti compositi, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

(4)Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l’elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.

(5)Il presente regolamento sostituisce interamente le norme relative ai controlli ufficiali effettuati all’ingresso nell’Unione su animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3). Tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere abrogato.

(6)Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (4) stabilisce i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e fissa norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci. Il regolamento delegato (UE) 2021/630 sopprime le disposizioni della decisione 2007/275/CE della Commissione (5) che esentano i prodotti composti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Il presente regolamento sostituisce le restanti disposizioni della decisione 2007/275/CE relative ai prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/275/CE.

(7)Dato che il regolamento delegato (UE) 2021/630 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC

 

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