La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o un territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ad atti della Commissione che cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione. Andrebbe chiarito in tali disposizioni transitorie che i riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato si dovrebbero intendere fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza.
(5)Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi negli allegati da II a XVII e negli allegati XIX, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(6)Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020. Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini che è stato raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 ed è destinato all’ingresso nell’Unione a decorrere dal 21 aprile 2021 dovrebbe essere accompagnato da certificati basati sui modelli di certificati per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). Tale condizione specifica dovrebbe pertanto essere indicata nella pertinente colonna degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini.
(7)L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui, a decorrere dal 21 aprile 2021, è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), applicabile fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore.
(8)Al fine di evitare qualsiasi ambiguità tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e quelle in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le condizioni specifiche di cui all’allegato XXI, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative all’uso del modello di certificato ufficiale MOL-HC di cui all’allegato III, capitolo 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6), al fine di chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (8) possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato redatto conformemente a tale modello di certificato ufficiale.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0108.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it