Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 Aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio.

Eurlex 100

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 1256/2008 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Russia, della Thailandia e dell’Ucraina («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,1% e il 90,6%.

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione (3), la Commissione ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della RPC e della Russia e ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni originarie dell’Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza (di seguito «il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 10,1 % e il 16,8 % per le importazioni dai produttori esportatori russi inclusi nel campione, mentre sono fissati al 20,5 % per tutte le altre società russe, al 90,6 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori della RPC e al 38,1 % per le importazioni da tutti i produttori esportatori bielorussi.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata il 25 ottobre 2019 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi saldati di acciaio dell’Unione europea («il richiedente»), a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, le organizzazioni sindacali, i produttori noti della Bielorussia, della RPC e della Russia, le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(10)All’apertura dell’inchiesta la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe dovuto chiedere la collaborazione di almeno un produttore esportatore di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità di Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti e ha invitato i loro produttori esportatori a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di fornire comunicazioni al riguardo (cfr. la sezione 3.1.2).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0145.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC

 

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