Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 Marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1)Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (2), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno stabilire un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione (4), il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (6) e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (7) stabiliscono formati, modelli e tabelle uniformi rispettivamente per i fondi propri, le riserve di capitale anticicliche, il coefficiente di leva finanziaria e le attività vincolate. Formati, modelli e tabelle uniformi dovrebbero pertanto essere estesi all’informativa su altri aspetti prudenziali che il regolamento (UE) 2019/876 impone di rendere pubblici. Più specificamente, è opportuno introdurre un modello d’informativa sulle metriche principali che faciliti l’accesso dei partecipanti al mercato alle principali informazioni degli enti relative ai fondi propri e alla liquidità.

(3)I modelli e le tabelle utilizzati per l’informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili, consentendo così agli utilizzatori di tali informazioni di valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità, i formati, i modelli e le tabelle per l’informativa dovrebbero tenere conto delle differenze tra gli enti, in termini di dimensioni e complessità, che danno luogo a livelli e tipi diversi di rischi, mediante l’inclusione di soglie aggiuntive per l’informativa estesa.

(4)Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII. Al fine di attuare tale modifica e i necessari adeguamenti nel calcolo dell’esposizione, è necessario stabilire modelli e tabelle.

(5)Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile. Al fine di attuare tale modifica, è necessario stabilire un modello per tali nuovi obblighi di informativa.

(6)Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i metodi standardizzati per il rischio di controparte con un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell’esposizione originaria. Al fine di attuare tali modifiche, è necessario introdurre un insieme completo di tabelle e modelli per l’informativa.

(7)Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute. Al fine di attuare tale modifica e tali nuovi obblighi di informativa, è necessario introdurre un insieme completo di modelli e tabelle. Per motivi di semplicità e coerenza, tali modelli e tabelle dovrebbero basarsi sui modelli e sulle tabelle per l’informativa che sono già stati elaborati dall’ABE nei suoi orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (8).

(8)Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per riflettere nei requisiti patrimoniali stabiliti in quest’ultimo regolamento le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per tenere conto di tale modifica è necessario introdurre nuovi modelli e tabelle per l’informativa, con informazioni quantitative e qualitative sulla cartolarizzazione.

(9)Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per garantire che le politiche e le pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente siano coerenti con un’efficace gestione del rischio. È opportuno stabilire un insieme di modelli e tabelle per l’informativa che attuino tali obblighi di informativa.

(10)Al fine di fornire agli enti un insieme integrato completo di formati, modelli e tabelle per l’informativa uniformi e di assicurare un’informativa di elevata qualità, è necessario introdurre un unico insieme di norme tecniche in materia di informativa. È pertanto necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.136.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A136%3ATOC

 

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