La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettera a), punti ii) e vi), lettera b), lettera c), punti i) e ii), e lettera d), l’articolo 173, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 231, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il titolo II del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alle attività e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.
(2)Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori di esternalizzare determinate attività. In alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori sono grandi imprese, che in molti casi detengono più livelli di filiali. Le disposizioni in materia di esternalizzazione dovrebbero pertanto essere riformulate per includere i casi in cui le attività sono esternalizzate a soggetti strettamente collegati al produttore.
(3)Negli ultimi anni la produzione di funghi non è più limitata al genere Agaricus. Le organizzazioni di produttori specializzate nella produzione di funghi producono altre varietà di funghi coltivati quali Pleurotus, Shiitake e Agrocybe, che corrispondono alle esigenze del mercato e alle aspettative dei consumatori. Pertanto è opportuno ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla base di calcolo del valore della produzione commercializzata di funghi destinati alla trasformazione, al fine di coprire un maggior numero di varietà di funghi coltivati.
(4)Conformemente alle proposte legislative della Commissione sulla futura politica agricola comune (PAC), il regime di aiuti per gli ortofrutticoli sarà integrato nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri. In attesa dell’adozione di tali proposte, il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce alcune disposizioni transitorie per gli anni 2021 e 2022. In particolare, per garantire la corretta integrazione di detto regime di aiuti nella futura PAC, i programmi operativi in vigore nel settore degli ortofrutticoli che non abbiano raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. Inoltre i nuovi programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono essere approvati solo per una durata massima di tre anni. Poiché i programmi operativi in questione devono essere conformi alla strategia nazionale, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare la rispettiva strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025.
(5)L’indennizzo assicurativo ricevuto in alcuni casi di riduzione della produzione può essere incluso nel calcolo del valore della produzione commercializzata. È opportuno precisare quando debba essere incluso, ossia nel calcolo del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui è effettivamente versato.
(6)Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi devono essere limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese relative ad azioni e misure nell’ambito dei programmi operativi, l’uso da parte degli Stati membri di tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie dovrebbe essere allineato alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
(7)Il titolo II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2017/891 contiene norme sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi, tra l’altro, i ritiri dal mercato. Nella sua relazione speciale n. 23/2019 «Stabilizzazione del reddito degli agricoltori: è disponibile una gamma completa di strumenti, ma occorre porre rimedio al loro limitato utilizzo e alle compensazioni eccessive», del 5 dicembre 2019 (4), la Corte dei conti europea ha espresso preoccupazioni per quanto riguarda alcuni aspetti del regime di ritiro degli ortofrutticoli, in particolare riguardo ai prodotti trasformati ottenuti da prodotti ritirati, ravvisando un rischio di compensazione eccessiva. La Corte dei conti europea raccomanda di stabilire l’aiuto finanziario massimo dell’Unione per i ritiri di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare possibili effetti di compensazione eccessiva. Pertanto le disposizioni relative al sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita dovrebbero specificare che i pagamenti ai trasformatori devono compensare unicamente i costi di trasformazione, evitando qualsiasi sovracompensazione.
(8)È opportuno chiarire le norme relative al sostegno per i ritiri dal mercato che riguardano l’applicazione del limite del 5 % del volume della produzione commercializzata.
(9)Tenuto conto dell’importanza di razionalizzare, semplificare e coordinare meglio gli strumenti esistenti e integrarli se necessario con nuove azioni, è opportuno che le disposizioni relative all’attuazione delle azioni di assicurazione del raccolto siano allineate alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
(10)Per aumentare l’attrattiva della misura di orientamento quale misura di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di ammissibilità per il destinatario dell’orientamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.135.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A135%3ATOC
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