La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione è tenuta a definire, mediante un atto delegato, una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi mobili e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi fissi, al fine di ridurre in maniera coerente in tutta l’Unione l’onere regolatorio nell’affrontare problemi di concorrenza relativi alla terminazione all’ingrosso di chiamate vocali. I principi, i criteri e i parametri che la Commissione dovrebbe rispettare nell’adottare l’atto delegato sono stabiliti nell’allegato III di tale direttiva.
(2)Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di definire i mercati rilevanti adeguati alle circostanze nazionali, di effettuare la prova dei tre criteri e di imporre misure correttive diverse dal controllo dei prezzi conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 67 e all’articolo 68 del codice. Di conseguenza gli obblighi non relativi ai prezzi attualmente imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori con un potere di mercato significativo in relazione ai servizi di terminazione su reti fisse o mobili non saranno interessati dall’entrata in vigore del presente regolamento e rimarranno pertanto validi fino a quando non saranno riesaminati, conformemente alle norme dell’Unione e nazionali.
(3)La pratica normativa mostra che il numero verso il quale sono destinate chiamate mobili o fisse gioca un ruolo cruciale nella sostituibilità della domanda e nelle dinamiche competitive nel contesto della terminazione delle chiamate vocali, di conseguenza tale numero costituisce l’elemento principale che dà origine al monopolio della terminazione che giustifica la necessità di regolamentazione. Il criterio principale utilizzato pertanto per la definizione dei servizi di terminazione dovrebbe essere la serie di numeri, ossia l’eventualità che una chiamata sia destinata a un numero di telefonia mobile, nel caso di un servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, oppure ad altri tipi di numeri come i numeri geografici e determinati numeri non geografici, nel caso di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti fisse.
(4)I servizi di terminazione dovrebbero comprendere i servizi forniti tramite qualsiasi tecnologia utilizzata dal fornitore di terminazione per inoltrare le chiamate vocali, ad esempio su una rete 2G, 3G, 4G o 5G e/o tramite WiFi, o qualsiasi tipo di rete fissa, indipendentemente dall’origine della chiamata.
(5)Qualsiasi servizio di terminazione, su rete mobile o fissa, implica l’interconnessione della rete dell’operatore della terminazione con almeno una rete diversa dalla propria. Dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali quei fornitori che dispongono del controllo tecnico e del diritto legale per utilizzare il numero chiamato e per l’instradamento della chiamata al destinatario.
(6)Il servizio di terminazione dovrebbe escludere le risorse correlate che possono essere richieste da taluni operatori o in taluni Stati membri per la fornitura di servizi di terminazione. Le porte di interconnessione, attualmente regolamentate in numerosi Stati membri, sono tuttavia elementi essenziali dei servizi di terminazione per qualsiasi operatore, dato che è necessaria una maggiore capacità di interconnessione con l’aumento del traffico e pertanto dovrebbero essere incluse nella definizione del servizio di terminazione. Un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali non dovrebbe applicare alcun costo oltre alle tariffe pertinenti stabilite dal presente regolamento per il servizio completo di terminazione di una chiamata a un utente sulla sua rete.
(7)I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso determinati numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi a tariffa maggiorata, servizi gratuiti e servizi a costi condivisi (noti anche come «servizi a valore aggiunto»), non si comportano come servizi di terminazione «tradizionali» nei quali esiste un monopolio degli operatori che inoltrano la chiamata. I fornitori di tali servizi dispongono di un certo potere contrattuale e sono in grado di negoziare la tariffa di terminazione come parte dell’accordo di ripartizione delle entrate. Di conseguenza i fornitori di terminazione sono soggetti a determinati vincoli quando stabiliscono le tariffe per l’inoltro di chiamate a tali numeri non geografici, a differenza della terminazione delle chiamate verso numeri geografici o di telefonia mobile. La terminazione di chiamate verso tali numeri dovrebbe pertanto essere esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Le serie di numeri specifiche per le comunicazioni da macchina a macchina (M2M) nella maggior parte dei casi non sono utilizzate per fornire comunicazioni interpersonali, trattandosi di traffico di dati e non di traffico voce, e pertanto non dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento che è limitato alle comunicazioni vocali.
(8)I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso altri tipi di numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, presentano le caratteristiche del monopolio di terminazione e sono forniti attraverso un’infrastruttura fissa. Di conseguenza dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento ed essere trattati come servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse.
(9)Taluni servizi vocali forniti da operatori non possono essere classificati come servizi puramente mobili o puramente fissi, trattandosi di servizi ibridi. I servizi di «zona domestica» sono un esempio di tali servizi ibridi, trattandosi di chiamate destinate in genere a un numero fisso inoltrate tramite una rete mobile. In linea con la definizione di servizi di terminazione per le chiamate vocali nell’ambito dei quali il numero chiamato è il criterio determinante, tali servizi ibridi dovrebbero essere trattati come servizi di terminazione su reti mobili o fisse a seconda del numero chiamato.
(10)Le tariffe regolamentate per i servizi di terminazione di chiamate vocali dovrebbero applicarsi alle chiamate effettuate da e destinate a un numero incluso nei piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell’Unione (numeri dell’Unione). I numeri dei paesi terzi sono tutti i numeri diversi dai numeri dell’Unione. L’inclusione di chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi e destinate a un numero dell’Unione, nel caso in cui gli operatori di paesi terzi addebitino tariffe di terminazione superiori alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione o laddove tali tariffe di terminazione non siano regolamentate in base a principi di efficienza sotto il profilo dei costi equivalenti a quelli di cui all’articolo 75 e all’allegato III del codice, rischierebbe di compromettere gli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli destinati a garantire l’integrazione del mercato interno.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.137.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A137%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it