La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1)Il portale InvestEU dovrebbe contribuire a catalizzare e accelerare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di investimento nell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523, nel portale InvestEU sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell’Unione. È opportuno stabilire i criteri di ammissione per garantire il rispetto di tale disposizione.
(3)Al fine di garantire una gestione trasparente del portale InvestEU, è opportuno fissarne le specifiche tecniche,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È istituito il portale InvestEU. Il portale è conforme alle specifiche tecniche fissate nell’allegato.
Articolo 2
L’inclusione dei progetti nel portale InvestEU è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:
a)Il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 500.000 EUR;
b)Il progetto rientra nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/523;
c)Il promotore non è escluso dai contratti finanziati dal bilancio dell’Unione o sanzionato per gravi illeciti professionali, attività criminali o carenze significative nell’adempimento degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
d)Il progetto non costituisce un’attività esclusa a norma dell’allegato V, lettera B, del regolamento (UE) 2021/523;
e)Il progetto è situato nell’Unione o in un paese o territorio d’oltremare collegato a uno Stato membro conformemente all’allegato II del TFUE;
f)Il progetto non comporta rischi per la reputazione della Commissione;
g)L’attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla data di inserimento nel portale InvestEU;
h)Il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento e le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l’importo dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione;
i)Il progetto è compatibile con la normativa le politiche dell’Unione.
Articolo 3
Non sono addebitate commissioni per il trattamento delle domande per l’inclusione di un progetto nel portale InvestEU.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0183.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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