La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (1),
considerando quanto segue:
(1)Per contribuire a far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi COVID-19, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (2) ha conferito alla Commissione il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell'Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Conformemente al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (3) tali prestiti sono destinati a finanziare la ripresa dopo la crisi COVID-19. L'Unione fornirà sostegno finanziario rimborsabile e non rimborsabile nell'ambito di diversi programmi e, in particolare, sosterrà gli investimenti pubblici e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(2)La Commissione è già autorizzata ad agire in qualità di mutuatario per conto dell'Unione sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare prestiti per l'assistenza finanziaria concessa a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (5), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (6) e delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma, in particolare, del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7), della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) come anche del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (9).
(3)La Commissione è inoltre abilitata dalla decisione 77/270/Euratom del Consiglio (10) a contrarre prestiti sui mercati dei capitali a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per finanziare determinati progetti di investimento nel settore dell'energia nucleare negli Stati membri e in alcuni paesi terzi dell'Europa centrale e orientale.
(4)Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le disposizioni del titolo X del medesimo regolamento relative all'assistenza finanziaria hanno iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2021.
(5)Il ricorso ai mercati dei capitali avrà luogo su vasta scala, con emissioni assai frequenti. Poiché la capacità di assorbimento dei mercati dei capitali è limitata, occorre flessibilità nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento. Alla luce di quanto precede, è necessario che la Commissione rafforzi la propria capacità di avvalersi di una rete di enti creditizi capace e qualificata per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato.
(6)Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull'esperienza acquisita nella selezione degli enti creditizi nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori pratiche degli emittenti sovrani e sovranazionali.
(7)Per garantire uno svolgimento agevole ed efficiente delle attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito, è opportuno che le disposizioni relative alla rete di operatori principali si applichino a tutte le attività di assunzione di prestiti della Commissione.
(8)Gli enti creditizi dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se soddisfano i criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l'esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell'Unione (11) e la relativa vigilanza (12). Nel rispetto del principio di trasparenza, tali criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(9)L'appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all'ente creditizio il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d'asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L'idoneità a far parte della rete di operatori principali dell'Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all'appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari.
(10)Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell'Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell'Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all'asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0170.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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