Decisione (UE) 2021/624 del Consiglio del 12 Aprile 2021.

EurLex 33

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) («convenzione») è stata conclusa il 20 maggio 1987 ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche delle appendici della convenzione.

(3)All’inizio del 2021 il comitato congiunto deve adottare una decisione sulle modifiche delle appendici I e III della convenzione.

(4)L’articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) («regolamento di esecuzione»), relativo alla richiesta di trasferimento del recupero dell’obbligazione doganale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione (3). È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 50 dell’appendice I della convenzione, che riprende l’articolo 311 del regolamento di esecuzione.

(5)L’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione, relativo alla procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione (4). La validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo è stata prorogata per consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali,. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice I, articolo 79, e l’appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l’allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, del regolamento di esecuzione.

(6)Quando il codice doganale dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, il Regno Unito aderirà alla convenzione quale parte contraente distinta (5) e si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che forma parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (6). La convenzione contiene riferimenti ai nomi degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi di transito comune e ai codici paese corrispondenti. È pertanto necessario modificare l’appendice III della convenzione per precisare che il Regno Unito è un paese di transito comune e che il codice doganale dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia, si applica in Irlanda del Nord.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione poiché tali modifiche saranno vincolanti per l’Unione.

(8)È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto in occasione della sua 33a riunione o in una riunione successiva, o mediante procedura scritta, con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto (7).

I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato congiunto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 Aprile 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. ZACARIAS

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0168.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC

 

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