La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite.
(3)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni elencate nel medesimo allegato. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano tuttavia sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione nel periodo appena precedente il processo di adozione di tale atto. Sia il regolamento (UE) 2016/429 che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.
(4)La situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la peste suina africana è dinamica e in costante evoluzione. Tale situazione è quindi mutata rispetto al periodo appena precedente il processo di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’allegato I di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato affinché le aree ivi elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III riflettano l’attuale situazione epidemiologica di tale malattia nell’Unione.
(5)Anche la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencati nel relativo allegato e si applica fino al 21 aprile 2021. L’allegato di tale decisione di esecuzione è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544 della Commissione (4), a seguito di cambiamenti recenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell’Unione. L’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione trova pertanto riscontro nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata di recente dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544.
(6)Le zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata di recente dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/544. Ciò è necessario anche a fini di continuità e coerenza nel momento in cui cesserà di applicarsi la decisione di esecuzione 2014/709/UE e inizierà ad applicarsi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(7)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, garantendo una transizione agevole verso il nuovo quadro legislativo applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, e tenuto conto del fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 mediante il presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0137.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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