La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45 undecies, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Alle autorità di risoluzione è stato affidato il compito di fissare requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) conformemente ai requisiti e alle procedure di cui agli articoli da 45 a 45 decies della direttiva 2014/59/UE. Per assistere l’Autorità bancaria europea (ABE) nel promuovere la convergenza in tutta l’Unione per quanto riguarda la determinazione del MREL, le autorità di risoluzione sono tenute, a norma dell’articolo 45 undecies della citata direttiva, a comunicare all’ABE, in coordinamento con le autorità competenti, il MREL da esse stabilito.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione (2) specifica i formati e i modelli che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l’ABE delle decisioni che stabiliscono il MREL. Dall’adozione del suddetto regolamento di esecuzione i requisiti relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in particolare, le caratteristiche e le metodologie per stabilire il MREL degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE sono stati modificati e ulteriormente specificati dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Al fine di agevolare il monitoraggio da parte dell’ABE delle decisioni relative al MREL e rendere possibile una valutazione della convergenza in tutta l’Unione nella determinazione del MREL, i formati e i modelli specificati per l’individuazione e la trasmissione all’ABE delle informazioni sul MREL da parte delle autorità di risoluzione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le modifiche della direttiva 2014/59/UE riguardanti, in particolare, i livelli di subordinazione ai fini del MREL e il MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione.
(4)Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL su base consolidata, è necessario chiarire quale autorità di risoluzione sia tenuta a trasmettere all’ABE le informazioni sul MREL. È pertanto opportuno che le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni dei gruppi, in coordinamento con le autorità competenti, informino l’ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. Le informazioni dovrebbero comprendere il MREL stabilito sulla base di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e dell’autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale. In assenza di una decisione congiunta, le informazioni dovrebbero comprendere anche le decisioni che stabiliscono il MREL adottate dall’autorità di risoluzione della filiazione in conformità, se del caso, della decisione che può essere adottata dall’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e rafforzare il monitoraggio da parte dell’ABE, è opportuno allineare i periodi di segnalazione e le date di trasmissione all’ABE, da parte delle autorità di risoluzione, delle informazioni richieste nell’ambito delle segnalazioni integrali e semplificate.
(6)Per migliorare la qualità dei dati e assicurare la comparabilità, le voci indicate nei modelli di segnalazione dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati, come d’uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali pertinenti per la segnalazione uniforme delle decisioni relative al MREL e riportare tutte le specifiche necessarie per l’ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per la segnalazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il formato per lo scambio dei dati sia stabilito nel sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID).
(7)Per garantire la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati oggetto di segnalazione, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.
(8)Data la portata delle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/308, è opportuno, per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, abrogare tale regolamento di esecuzione e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.
(9)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.
(10)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0123.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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