La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 73, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), punto iii),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio degli Stati membri.
(2)Il funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi richiede lo sviluppo e l'attuazione tecnica del sistema d'informazione ETIAS. Il sistema comprende le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati.
(3)È necessario stabilire norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni. Le registrazioni dovrebbero essere utilizzate unicamente per verificare il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali operativi.
(4)Per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni, è necessario specificare il luogo in cui devono essere conservate, le modalità di registrazione tecnica, anche quando derivano da diverse componenti del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, e le norme applicabili alla cancellazione delle registrazioni al termine del periodo di conservazione.
(5)Per quanto riguarda l'accesso alle registrazioni, è necessario specificare le autorità competenti, comprese se del caso le persone all'interno di tali autorità, alle quali dovrebbe essere concesso l'accesso, e i fini per i quali è possibile l'accesso. Affinché le autorità competenti siano in grado di adempiere le loro funzioni per controllare l'ammissibilità del trattamento dei dati e garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, è opportuno che l'identificazione delle registrazioni sia resa agevole mediante una funzione di ricerca efficace.
(6)Le registrazioni degli accessi da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e del personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione ai fini di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1240 dovrebbero essere conservate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/817.
(7)L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema d'informazione ETIAS. Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero consentire all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di definire la progettazione dell'architettura fisica del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe integrare tali misure con le specifiche tecniche e il documento di controllo dell'interfaccia del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(10)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0187.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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