Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione del 14 Aprile 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1793.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione e norme per il rilascio di tale certificato, sia in formato cartaceo che elettronico. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4), il sistema Traces è l’elemento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) che consente di effettuare l’intero processo di elaborazione dei certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce pertanto un modello di certificato ufficiale compatibile con il sistema Traces.

(3)Le prescrizioni in materia di certificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono coerenti con le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (5) relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 a decorrere dal 21 aprile 2021, modificando e chiarendo nel contempo le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali stabilite in tale regolamento di esecuzione.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in particolare opera una distinzione tra i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, i certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e i certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. Il suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre prescrizioni linguistiche relative ai certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione. Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno modificare l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(5)L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

(6)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi («RASFF»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)In particolare a causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF durante tale periodo, è opportuno aumentare dal 20 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sul pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile.

(8)A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia.

(9)A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020 e a causa del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF nel primo semestre del 2020, è opportuno aumentare dal 10 % al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dall’India.

(10)I peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia sono già elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Per le partite di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF nel primo semestre del 2020 indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce esistente relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) provenienti dalla Turchia dovrebbe quindi essere modificata per comprendere tutti i peperoni della specie Capsicum.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0119.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC

 

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