Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 Aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata «l’inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7%.

(2)Con la decisione 2008/899/CE (3) la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) di concerto con la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («la CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).

(3)Con la decisione 2012/501/UE (4) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).

(4)Con il regolamento (UE) 2015/82 (5) la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(5)Con il regolamento (UE) 2016/32 (6) la Commissione ha esteso le misure applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(6)Con il regolamento (UE) 2016/704 (7) la Commissione ha revocato l’impegno da parte di altre due società sulla base di constatazioni relative a violazioni dell’impegno e alla sua impraticabilità, entrambi elementi che giustificavano la revoca dell’accettazione dell’impegno.

(7)Con il regolamento (UE) 2018/1236 (8) la Commissione ha chiuso l’inchiesta concernente la possibile elusione delle misure sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.

(8)I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica invece un’aliquota del dazio pari al 42,7 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(9)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(10)La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2019 da N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG («i richiedenti») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione di acido citrico. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0073.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC

 

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