La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o dalle regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(2)I regolamenti (CE) n. 798/2008 (3), (CE) n. 119/2009 (4), (UE) n. 206/2010 (5) e (UE) n. 605/2010 (6) della Commissione, che saranno abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7), e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (8), che sarà abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9), stabiliscono gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, sostituisce gli elenchi relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 della Commissione, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
(3)La Bielorussia è inserita nell'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e dispone di un piano di monitoraggio dei residui per l'acquacoltura approvato conformemente all'articolo 1 della decisione 2011/163/UE della Commissione (10). Esistono pertanto prove e garanzie adeguate per garantire che la Bielorussia soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, compresi quelli provenienti dall'acquacoltura, diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini. L'osservazione "solo catture allo stato selvatico" attualmente associata alla Bielorussia nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe essere soppressa al fine di autorizzare l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura da tale paese terzo.
(4)I regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e (UE) n. 605/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono stati modificati per quanto riguarda le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/2205 (11), (UE) 2020/2206 (12), (UE) 2020/2204 (13), (UE) 2020/2207 (14) e (UE) 2020/2209 (15), rispettivamente.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 non include in tali elenchi il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey. È pertanto opportuno modificare tale regolamento di esecuzione al fine di includervi tali voci.
(6)Il Regno Unito ha fornito prove e garanzie adeguate per garantire che gli animali e le merci di cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625.
(7)L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un'ulteriore prescrizione per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'elenco dei paesi terzi i cui piani di sorveglianza dei residui sono stati approvati figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE, modificato per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione (16).
(8)Tenendo conto delle prove e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi nell'allegato I, negli allegati da IV a XIII e nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Non è necessaria una nuova valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
(10)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC
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