La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il pirofosfato ferrico, la L-cisteina e il latte vaccino non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; pertanto si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su peperoni e infusioni di erbe e spezie di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)Per quanto riguarda il boscalid, è stata presentata una domanda simile per melagrane, miele e altri prodotti dell’apicoltura a seguito dell’impiego sui semi di colza. Per quanto riguarda l’etofenprox, è stata presentata una domanda simile per le prugne. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, è stata presentata una domanda simile per spezie da semi e frutta. Per quanto riguarda l’idrazide maleica, è stata presentata una domanda simile per le radici di cicoria. Per quanto riguarda il mefentrifluconazolo, è stata presentata una domanda simile per pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, patate, mais dolce, mais, semi di girasole, semi di colza e barbabietole da zucchero. Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, è stata presentata una domanda simile per uve, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais/granturco, riso, frumento e luppolo. Per quanto riguarda il triclopir è stata presentata una domanda simile per i kiwi.
(4)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6)Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7)Per quanto riguarda l’aclonifen, nel corso del riesame condotto in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha anche presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui e i metodi di analisi.
(8)Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito ai metodi di analisi.
(9)Per quanto riguarda il boscalid, il richiedente ha reso disponibile sul mercato la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide.
(10)Per quanto riguarda l’idrazide maleica, l’Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le carote nell’ambito delle conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). Conformemente alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR è opportuno applicare lo stesso LMR delle carote anche alle radici di cicoria.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
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