La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come denominazione di origine protetta (DOP), presentata da Cipro, che identifica un prodotto la cui zona geografica corrisponde alla superficie di Cipro, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)La Commissione ha ricevuto complessivamente 17 notifiche di opposizione, in particolare da Dairy Australia (Australia) il 21 ottobre 2015, dal Consortium for Common Food Names (Stati Uniti) il 22 ottobre 2015, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) il 23 ottobre 2015; dalla Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Hayvan Ureticileri ve Yetistiricileri Birligi (Cipro) il 26 ottobre 2015, da Fatma GARANTI (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Sut Imalatcilari Birligi (SUIB) (Cipro) il 26 ottobre 2015, dalla Camera dell’industria turca di Cipro (Cipro) il 26 ottobre 2015; dalla Camera di commercio turco-cipriota (Cipro) il 26 ottobre 2015; da Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turchia) il 26 ottobre 2015, da D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turchia) il 26 ottobre 2015, da Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turchia) il 26 ottobre 2015, dalla U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuwait) il 27 ottobre 2015; dalla Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e dalla New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nuova Zelanda) il 27 ottobre 2015; da Dr Nutrition (Emirati arabi uniti) il 27 ottobre 2015; da FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) il 28 ottobre 2015 e dalla Finlandia il 3 novembre 2015.
(3)La Commissione ha trasmesso a Cipro tali notifiche di opposizione, fatta eccezione per le notifiche di opposizione provenienti dalla Finlandia e dalle sei persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite a Cipro. La notifica di opposizione inviata dalla Finlandia era stata presentata alla Commissione successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. A norma di detto articolo, le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda sono escluse dalla procedura di opposizione, in quanto hanno già avuto l’opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione. In tale caso specifico le opposizioni formulate dalle sei persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti a Cipro erano state respinte nell’ambito della procedura nazionale di opposizione in seguito all’esame nel merito dei motivi di opposizione presentati. Di conseguenza né le notifiche di opposizione, né le successive dichiarazioni di opposizione motivate formulate dalle sei persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti a Cipro sono ritenute ammissibili.
(4)La Commissione ha successivamente ricevuto nove dichiarazioni di opposizione motivate, ossia dalla Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e dalla New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nuova Zelanda) il 15 dicembre 2015, da Dairy Australia (Australia) il 17 dicembre 2015; dal Regno Unito il 21 dicembre 2015, dal Consortium for Common Food Names (Stati Uniti) il 21 dicembre 2015, da Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turchia) il 21 dicembre 2015, da D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turchia) il 21 dicembre 2015, da Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turchia) il 21 dicembre 2015, dalla U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuwait) il 21 dicembre 2015 e da FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) il 24 dicembre 2015. La notifica di opposizione presentata da Dr Nutrition (Emirati arabi uniti) non è stata seguita da una dichiarazione di opposizione motivata, pertanto si ritiene che l’opposizione in questione sia stata ritirata.
(5)Previa disamina di tali dichiarazioni di opposizione motivate e ritenendole ammissibili, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(6)Le consultazioni si sono svolte fra Cipro e i nove opponenti ammissibili entro un periodo di tre mesi. Il termine per le consultazioni fra Cipro e il Regno Unito è stato prorogato di un mese supplementare su richiesta di Cipro.
(7)Non è stato raggiunto alcun accordo entro la scadenza del termine fissato in nessuna delle nove procedure di opposizione. Le informazioni relative alle consultazioni svoltesi fra Cipro e gli opponenti sono state debitamente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione tenendo conto dei risultati di tali consultazioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(8)Gli argomenti degli opponenti quali illustrati nelle relative dichiarazioni di opposizione motivate e nelle consultazioni svolte possono essere sintetizzati come segue.
(9)Il disciplinare indica che le condizioni per la registrazione come DOP sono soddisfatte poiché il prodotto in parola è ottenuto con latte ovino e caprino di razze locali, la pecora di Chio e la capra di Damasco, i cui incroci si sono adattati al clima dell’isola. Tuttavia la pecora di Chio e la capra di Damasco sono state introdotte a Cipro rispettivamente negli anni ‘50 e ‘30; non vi sono inoltre prove di una morfologia particolare né di caratteristiche genetiche o produttive di tale pecora cipriota. L’esistenza di un tipo cipriota della pecora di Chio è quindi messa in dubbio. L’introduzione relativamente recente di pecore e capre il cui latte è ritenuto avere un ruolo di rilievo nel determinare le caratteristiche precipue dello «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» costituirebbe anch’essa un motivo per confutare la presunta anzianità (XVI secolo) di tale tradizione.
(10)L’alimentazione degli animali è presentata nella domanda come un fattore di rilievo. La domanda non precisa tuttavia in quale modo l’alimentazione e la pastura siano collegati in modo univoco alla flora di Cipro, tenuto conto del fatto che la zona geografica del pascolo comprende tutta l’isola. Non sono addotte prove della disponibilità di tali piante durante tutto l’anno e in tutta Cipro. Non sono addotte prove della differenza fra l’alimentazione degli animali al pascolo tutto l’anno, di quelli in allevamento semintensivo e di quelli in allevamento intensivo. Inoltre non vi sono prove che il livello di produzione del formaggio si manterrebbe riducendo la quota di latte vaccino sulle materie prime. Le prove dell’incidenza effettiva dell’alimentazione sulla qualità o le caratteristiche del formaggio prodotto sarebbero insufficienti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
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