La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2)Il 6 aprile 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria,
dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.125.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A125%3ATOC
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