Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1)Sono state apportate svariate modifiche all’Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/14) (1). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale indirizzo.
(2)Ai sensi dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali, e condurre tutti i tipi di operazioni bancarie nell’ambito delle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
(3)L’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell’Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l’altro, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.
(4)Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’articolo 37 dello statuto del SEBC.
(5)L’Indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) della Banca centrale europea (2) stabiliva che le banche centrali dell’Eurosistema si conformassero a tale indirizzo a partire dal 1o aprile 2021. Dato che le banche centrali dell’Eurosistema necessitano di più tempo per dare attuazione alle disposizioni introdotte da tale indirizzo finalizzate ad accrescere ulteriormente la trasparenza nella segnalazione e nella condivisione di informazioni nell’ambito dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e, in particolare, per ottenere il consenso dei loro clienti, tali disposizioni dovrebbero essere attuate tramite la presente rifusione a decorrere dal 1o luglio 2021. È pertanto opportuno che l’indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) sia abrogato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.119.01.0121.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A119%3ATOC
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