Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1)Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) rende necessaria l’adozione di solide disposizioni alternative in un gran numero di contratti e strumenti finanziari. In assenza di tali disposizioni alternative, l’eventuale abbandono in futuro di un indice di riferimento critico, come l’Euribor, può avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati e, di conseguenza, sull’attuazione della politica monetaria. Tali ripercussioni potrebbero includere l’incapacità degli operatori di mercato di valutare le posizioni patrimoniali, l’impossibilità di adempiere un numero significativo di contratti, nonché perturbazioni su taluni mercati – tra cui i mercati dei prestiti – che sono importanti per la politica monetaria dell’Eurosistema. I tassi overnight composti retrospettivi costituiscono una valida soluzione alternativa raccomandata dal Consiglio per la stabilità finanziaria e gli operatori di mercato supportano l’introduzione di tali tassi. La pubblicazione da parte della Banca centrale europea (BCE) di tassi composti basati sui valori storici dello euro short-term rate (EURSTR) contribuirebbe pertanto a mitigare il rischio sistemico in caso di abbandono di indici di riferimento, promuovendo al contempo un più ampio uso dell’EURSTR e favorendo la coerenza delle soluzioni alternative a disposizione degli operatori dil mercato in tutte le principali aree valutarie.
(2)I compiti e le responsabilità della BCE di cui all’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (2) dovrebbero essere aggiornati per includere il calcolo e la pubblicazione dei tassi composti.
(3)Il quadro per la consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 14 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) dovrebbe essere aggiornato al fine di aumentarne la chiarezza.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.119.01.0128.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A119%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it