Indirizzo (UE) 2021/565 della Banca Centrale europea del 17 Marzo 2021 che modifica l’Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10).

Leggi EurLex

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) rende necessaria l’adozione di solide disposizioni alternative in un gran numero di contratti e strumenti finanziari. In assenza di tali disposizioni alternative, l’eventuale abbandono in futuro di un indice di riferimento critico, come l’Euribor, può avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati e, di conseguenza, sull’attuazione della politica monetaria. Tali ripercussioni potrebbero includere l’incapacità degli operatori di mercato di valutare le posizioni patrimoniali, l’impossibilità di adempiere un numero significativo di contratti, nonché perturbazioni su taluni mercati – tra cui i mercati dei prestiti – che sono importanti per la politica monetaria dell’Eurosistema. I tassi overnight composti retrospettivi costituiscono una valida soluzione alternativa raccomandata dal Consiglio per la stabilità finanziaria e gli operatori di mercato supportano l’introduzione di tali tassi. La pubblicazione da parte della Banca centrale europea (BCE) di tassi composti basati sui valori storici dello euro short-term rate (EURSTR) contribuirebbe pertanto a mitigare il rischio sistemico in caso di abbandono di indici di riferimento, promuovendo al contempo un più ampio uso dell’EURSTR e favorendo la coerenza delle soluzioni alternative a disposizione degli operatori dil mercato in tutte le principali aree valutarie.

(2)I compiti e le responsabilità della BCE di cui all’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (2) dovrebbero essere aggiornati per includere il calcolo e la pubblicazione dei tassi composti.

(3)Il quadro per la consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 14 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) dovrebbe essere aggiornato al fine di aumentarne la chiarezza.

(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.119.01.0128.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A119%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
23103
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89342999
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.72.44