La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (di seguito «il codice») (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 11, e l’articolo 37, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 33, paragrafo 1, del codice prevede che le autorità doganali adottino, su richiesta, decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO»). L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (2) della Commissione prevede che le autorità doganali trasmettano alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO adottate su base trimestrale.
(2)Le decisioni IVO di cui all’allegato contengono una determinazione dell’origine non preferenziale delle merci incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice. In particolare tali decisioni IVO sono incompatibili con le norme in materia di acquisizione dell’origine di cui al suddetto articolo, poiché le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate nell’ultimo paese di produzione non sono economicamente giustificate ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).
(3)L’articolo 60, paragrafo 2, del codice prevede che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori siano considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
(4)L’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede che un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non sia considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (4) ha introdotto alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. I prodotti cui si applicano tali misure di politica commerciale sono elencati nell’allegato I di detto regolamento. I motocicli con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3 classificati con il codice NC 8711 50 00 sono tra i prodotti elencati in detto allegato. Le misure poste in essere dal regolamento (UE) 2018/886 sono le misure di cui all’articolo 59 del codice.
(6)Dopo la pubblicazione delle misure di politica commerciale dell’Unione europea, il produttore dei motocicli classificati con il codice NC 8711 50 00 e coperti dalle decisioni IVO di cui all’allegato ha segnalato con il modulo 8-K (Form 8-K current report) (5), presentato alla Securities and Exchange Commission statunitense il 25 giugno 2018, il proprio piano di trasferire la produzione di determinati motocicli destinati al mercato dell’Unione europea dagli Stati Uniti d’America ai suoi stabilimenti internazionali situati in un altro paese per evitare le misure di politica commerciale dell’Unione europea.
(7)Anche se il fatto di evitare le misure di politica commerciale può non essere necessariamente l’unico scopo del trasferimento della produzione, le condizioni di cui all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono soddisfatte sulla base di tutti i fatti disponibili. Le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate nell’ultimo paese di produzione non sono pertanto considerate economicamente giustificate. Di conseguenza la determinazione dell’origine non preferenziale dei motocicli deve basarsi sul terzo comma del medesimo articolo 33.
(8)Ai sensi di tale disposizione, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.
(9)Poiché la determinazione dell’origine non preferenziale dei motocicli coperti dalle decisioni IVO di cui all’allegato non si fonda sulla norma di cui all’articolo 33, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Commissione ritiene tale determinazione dell’origine non preferenziale incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice, in combinato disposto con l’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(10)A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del codice, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. Tuttavia le autorità doganali che hanno preso le decisioni IVO di cui all’allegato non le hanno revocate.
(11)Al fine di garantire una corretta e uniforme determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, le decisioni IVO in questione dovrebbero essere revocate. L’autorità doganale che ha preso le decisioni IVO dovrebbe pertanto revocarle quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e informare della revoca la Commissione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.Le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell’allegato prese dall’autorità doganale indicata nella colonna 2 di detta tabella per il prodotto indicato nella colonna 3 della medesima tabella sono revocate conformemente al paragrafo 2.
2.L’autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato revoca le decisioni IVO di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa il titolare quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.
3.L’autorità doganale che revoca le decisioni IVO ed effettua la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 Marzo 2021
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
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