Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3)
considerando quanto segue:
(1)La crisi COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa, introducendo modifiche mirate ad atti esistenti della legislazione finanziaria.
(2)Gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») avranno un ruolo centrale nel contribuire alla ripresa. Al tempo stesso, probabilmente risentiranno del deterioramento della situazione economica. Le autorità competenti hanno fornito sostegno temporaneo agli enti in termini di capitale e liquidità e sul fronte operativo per garantire che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale in un contesto più difficile. Per le stesse finalità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già adottato alcuni adeguamenti mirati dei regolamenti (UE) n. 575/2013 (4) e (UE) 2019/876 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio in risposta alla crisi COVID-19.
(3)La cartolarizzazione è un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti. La cartolarizzazione offre inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione.
(4)È importante rafforzare la capacità degli enti di fornire il flusso di finanziamenti necessario all’economia reale in seguito alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che siano poste in essere adeguate garanzie prudenziali per preservare la stabilità finanziaria. Modifiche mirate del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il quadro sulle cartolarizzazioni contribuirebbero al conseguimento di tali obiettivi e accrescerebbero la coerenza e la complementarità di tale quadro con le varie misure adottate a livello nazionale e dell’Unione per affrontare la crisi COVID-19.
(5)Gli elementi finali del quadro di Basilea III pubblicato il 7 dicembre 2017 impongono, in caso di esposizioni verso la cartolarizzazione, un requisito minimo di rating del credito solo ad una serie limitata di fornitori di protezione, ossia a soggetti che non siano entità sovrane, organismi del settore pubblico, enti o altri enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali. È pertanto necessario modificare l’articolo 249, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per allinearlo con il quadro di Basilea III al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi nazionali di garanzia pubblica a sostegno delle strategie degli enti in materia di cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate in seguito alla pandemia di COVID-19.
(6)L’attuale quadro prudenziale dell’Unione sulle cartolarizzazioni è stato concepito sulla base delle caratteristiche più comuni delle tipiche operazioni di cartolarizzazione, vale a dire quelle di prestiti in bonis. Nella sua «Opinion on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations» (Parere sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate) (6) («parere dell’ABE»), l’Autorità bancaria europea («ABE») ha sottolineato che l’attuale quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 comporta requisiti di capitale sproporzionati quando applicato alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, poiché il metodo basato sui rating interni («SEC-IRBA») e il metodo standardizzato («SEC-SA») per la cartolarizzazione non sono coerenti con i fattori specifici di rischio delle esposizioni deteriorate. Occorre pertanto introdurre un trattamento specifico per la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate sulla base del parere dell’ABE e delle norme concordate a livello internazionale.
(7)Vista l’estrema probabilità che il mercato delle esposizioni deteriorate cresca e muti sostanzialmente a causa della crisi COVID-19, è opportuno monitorare da vicino il mercato delle cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate e riesaminarne il quadro prudenziale alla luce di un insieme di dati potenzialmente più ampio.
(8)Nella sua «Report on STS framework for synthetic securitisation» (Relazione sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche) del 6 maggio 2020, l’ABE raccomandava di introdurre un quadro specifico per le cartolarizzazioni nel bilancio semplici, trasparenti e standardizzate («STS»). Tenuto conto del minor rischio di agenzia e di modellizzazione di una cartolarizzazione STS nel bilancio rispetto a una cartolarizzazione sintetica non STS nel bilancio, è opportuno introdurre un’adeguata calibrazione dei requisiti di fondi propri in funzione del rischio per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, come rilevato in tale relazione, tenendo conto dell’attuale trattamento normativo preferenziale dei segmenti senior dei portafogli delle PMI. L’ABE dovrebbe essere incaricata di monitorare il funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio. Il maggiore ricorso alla cartolarizzazione STS nel bilancio promosso da un trattamento più sensibile al rischio del segmento senior di tali cartolarizzazioni libererebbe capitale regolamentare e potrebbe, in ultima analisi, aumentare ulteriormente la capacità di prestito degli enti in maniera prudenzialmente solida.
(9)È opportuno introdurre una clausola grandfathering per le posizioni senior in essere nelle cartolarizzazioni sintetiche che soddisfacevano le condizioni per il trattamento prudenziale preferenziale applicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.
(10)Nel contesto della ripresa economica dalla crisi COVID-19, è indispensabile che gli utenti finali possano coprire efficacemente i loro rischi onde tutelare la solidità dei loro bilanci. La relazione finale del Forum ad alto livello sull’Unione dei mercati dei capitali ha rilevato che un metodo standardizzato per il rischio di credito della controparte («SA-CCR») eccessivamente prudente potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità e sul costo delle coperture finanziarie per gli utenti finali. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe riesaminare la calibrazione del metodo SA-CCR entro il 30 giugno 2021, tenendo debitamente conto al contempo delle specificità del settore bancario e dell’economia europei, delle condizioni di parità a livello internazionale e di eventuali sviluppi nelle norme e nei consessi internazionali.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.116.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A116%3ATOC
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