Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2021 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402.

EurLex bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)La crisi COVID-19 sta avendo pesanti ripercussioni sulle persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dal grave shock economico causato dalla pandemia della COVID-19 introducendo modifiche mirate di atti legislativi vigenti in materia finanziaria.

(2)Il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e le necessarie misure eccezionali di contenimento stanno avendo un impatto di vasta portata sull’economia. Le imprese si trovano ad affrontare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, chiusure temporanee e una riduzione della domanda, mentre le famiglie devono far fronte alla disoccupazione e a un calo del reddito. Le autorità pubbliche a livello dell’Unione e degli Stati membri hanno adottato azioni di vasta portata per sostenere le famiglie e le imprese solvibili a far fronte al rallentamento grave ma temporaneo dell’attività economica e alle carenze di liquidità che ne derivano.

(3)È importante che gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») utilizzino i loro capitali laddove è più necessario e che il quadro regolamentare dell’Unione li aiuti in tal senso, garantendo allo stesso tempo che gli enti agiscano con prudenza. In aggiunta alla flessibilità prevista dalle norme vigenti, le modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) garantirebbero che il quadro dell’Unione in materia di cartolarizzazioni preveda uno strumento supplementare per promuovere la ripresa economica all’indomani della crisi COVID-19.

(4)Le circostanze eccezionali della crisi COVID-19 e la portata senza precedenti delle sfide ad essa connesse hanno suscitato l’appello a un’azione immediata per assicurare che gli enti abbiano la capacità di far arrivare finanziamenti sufficienti alle imprese, aiutandole in tal modo ad assorbire lo shock economico causato dalla pandemia della COVID-19.

(5)La crisi COVID-19 rischia di far aumentare il numero delle esposizioni deteriorate e aumenta la necessità per gli enti di trattare e gestire le loro esposizioni deteriorate. Un modo disponibile a tal fine per gli enti consiste nella negoziazione sul mercato delle esposizioni deteriorate tramite la cartolarizzazione. Inoltre, nel contesto attuale, è essenziale allontanare i rischi dalle parti del sistema finanziario a rilevanza sistemica ed è fondamentale che i prestatori rafforzino le loro posizioni patrimoniali. La cartolarizzazione sintetica rappresenta un modo per conseguire tale obiettivo, insieme, ad esempio, alla costituzione di nuovi fondi propri.

(6)Le società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE») dovrebbero essere istituite solo nei paesi terzi che non sono inseriti dall’Unione (5) nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative, e relativi aggiornamenti (allegato I), o nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. L’allegato II sullo stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative per attuare i principi di buona governance fiscale riferisce sullo stato di avanzamento delle discussioni con alcuni paesi terzi cooperanti, alcuni dei quali attualmente mantengono pratiche fiscali dannose. Tali discussioni dovrebbero portare alla cessazione tempestiva di tali pratiche fiscali dannose al fine di evitare future restrizioni alla costituzione di società veicolo per la cartolarizzazione.

(7)Al fine di rafforzare la capacità delle autorità nazionali di contrastare l’elusione fiscale, un investitore dovrebbe informare le autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali ogniqualvolta debba investire in una SSPE la quale, dopo la data di applicazione del presente regolamento, è stabilita in una delle giurisdizioni menzionate nell’allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso. Queste informazioni possono essere utilizzate per valutare se l’investitore ottiene un vantaggio fiscale.

(8)Come sottolineato dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel suo parere sul trattamento normativo delle cartolarizzazioni di esposizione deteriorate (7), i rischi associati alle attività a copertura delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate sono economicamente distinti da quelli connessi alle cartolarizzazioni di attività in bonis. Le esposizioni deteriorate sono cartolarizzate con uno sconto sul valore nominale o sul valore in essere e riflettono la valutazione del mercato, tra l’altro, della probabilità che la rinegoziazione del debito generi un flusso di cassa sufficiente e un recupero di attività. Pertanto il rischio per gli investitori è dato dal fatto che la rinegoziazione del debito sulle attività non generi flusso di cassa e recupero di attività sufficienti per coprire il valore netto al quale le esposizioni deteriorate sono state acquistate. Il rischio di perdita effettiva per gli investitori non rappresenta quindi il valore nominale del portafoglio, ma il valore attualizzato, vale a dire al netto dello sconto sul prezzo al quale sono trasferite le attività sottostanti. È pertanto opportuno, nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, calcolare l’importo del mantenimento del rischio sulla base del valore attualizzato.

(9)Il requisito del mantenimento del rischio allinea l’interesse dei cedenti, dei promotori e dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione con quello degli investitori. Tipicamente, nelle cartolarizzazioni di attività in bonis l’interesse prevalente sul lato della vendita è quello del cedente, che spesso è anche il prestatore originario. Tuttavia, nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, i cedenti cercano di rimuovere le attività in stato di default dai loro bilanci, in quanto potrebbero non voler più essere associati in alcun modo ad esse. In tali casi, il gestore («servicer») delle attività ha maggior interesse alla rinegoziazione del debito delle attività e al recupero del valore.

(10)Prima della crisi finanziaria del 2008 alcune attività di cartolarizzazione seguivano il modello «originate to distribute» («crea e distribuisci»). In tale modello per le cartolarizzazioni venivano selezionate attività di qualità inferiore a scapito degli investitori, i quali finivano per assumersi rischi superiori alle loro intenzioni. L’obbligo di verificare le norme di concessione di credito seguite per la creazione delle attività cartolarizzate è stato introdotto per evitare il ripetersi in futuro di simili pratiche. Tuttavia, per la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate le norme di concessione di credito applicabili alla creazione delle attività cartolarizzate rivestono una minore importanza in considerazione delle circostanze specifiche, tra cui l’acquisto delle attività deteriorate e il tipo di cartolarizzazione. Invece, l’applicazione di norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni è un fattore più importante per quanto riguarda gli investimenti nella cartolarizzazione di esposizioni deteriorate. È pertanto necessario modificare la verifica delle norme di concessione di credito per consentire all’investitore di esercitare la dovuta diligenza sulla qualità e sulle performance delle attività deteriorate, in modo da adottare una decisione di investimento ragionevole e informata, garantendo al contempo che non si verifichino abusi della deroga. Pertanto, per la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate, le autorità competenti dovrebbero riesaminare l’applicazione di norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.116.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A116%3ATOC

 

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